Mansioni superiori autoferrotranvieri (parte 1)
Mansioni superiori nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri. Metodo dell'analisi del contenuto delle declaratorie professionali (parte I)

Gli autoferrotranvieri appartengono ad una categoria di lavoratori governati dalla normativa speciale derivante dal Regio Decreto 148/31. Tale normativa, il cui impianto essenziale è sopravvissuto quasi indenne alla Costituzione e alla normativa lavoristica comune (quella regolata dal codice civile), ci offre lo spunto per poter argomentare l’annoso problema delle mansioni superiori.
A differenza della normativa ordinaria, nel caso dell’autoferrotranviere addetto ai servizi pubblici di trasporto, la questione mansioni superiori è strettamente legata alla previsione legislativa dell’art. 18, del Regolamento Allegato A), al citato Regio Decreto.
Per anni la giurisprudenza, prima quella amministrativa e successivamente quella ordinaria, dava rilievo essenziale alla forma e poco o nulla alla sostanza. In pratica se il lavoratore veniva formalmente incaricato di svolgere mansioni superiori da direttore dell’azienda (solo da questi), anche in presenza di posizione in organico libera ma con riserva datoriale a coprire detta posizione con concorso, non aveva alcuna possibilità di veder ottenere la promozione automaticamente o in via giudiziale.
Con l’evoluzione post D.Lgs. 80/98 e soprattutto con l’entrata in vigore del CCNL 1976, modificato con Accordo Nazionale del 28.11.2000, l’art 18 del Regolamento ha avuto nuove attenzioni da parte della Giustizia Ordinaria, alla quale, nel frattempo, proprio a valle del richiamato D.Lgs., aveva avuto la cognizione a giudicare anche sul rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, succedendo alla Giustizia Amministrativa.
Nel corso degli anni, proprio a seguito del lento processo di privatizzazione del rapporto di lavoro anche per gli autoferrotranvieri, la giurisprudenza di legittimità ha convincentemente elaborato un criterio giustizia sostanziale rispetto al formalismo chiuso rappresentato dall’art. 18 del regolamento.
Di conseguenza, allo stato odierno è pacifico che sussiste il diritto del lavoratore a vedersi attribuire dal Giudice un profilo professionale superiore anche in mancanza di posto in organico e senza incarico scritto del direrottore dell’azienda.
Infatti, le aziende autoferrotranviarie non possono più resistere alla pretesa del lavoratore di vedersi attribuire una qualifica superiore che adduce, provandolo, di essere da anni adibito a svolgere mansioni tipiche di un profilo professionale superiore a quello posseduto.
Tale svolta di maturità viene ad esistere in quanto l’innovativo Accordo Nazionale del 2000, dall’art. 2, ha introdotto la nuova classificazione dei vari profili professionali.
Appare quindi scontato che è onere del lavoratore che adisce il Giudice del Lavoro dimostrare e provare che la qualità e la quantità delle mansioni svolte appartengono al profilo professionale superiore a quello posseduto.
Da ciò il lavoratore ha 2 oneri scontati da assolvere:
1) rivendicare che il contenuto delle mansioni svolte in via pluriennale o comunque ininterrottamente per lungo tempo siano effettivamente rientranti nel profilo professionale superiore;
2) dare la prova di quanto assume.
La prova è un onere che deve essere assolto in via rigorosa e per poter comprendere se il lavoratore svolge effettivamente una mansione corrispondente ad una figura professionale superiore occorre rigorosamente valutare ogni contenuto della prestazione offerta.
(l'articolo continua nella parte II)
A differenza della normativa ordinaria, nel caso dell’autoferrotranviere addetto ai servizi pubblici di trasporto, la questione mansioni superiori è strettamente legata alla previsione legislativa dell’art. 18, del Regolamento Allegato A), al citato Regio Decreto.
Per anni la giurisprudenza, prima quella amministrativa e successivamente quella ordinaria, dava rilievo essenziale alla forma e poco o nulla alla sostanza. In pratica se il lavoratore veniva formalmente incaricato di svolgere mansioni superiori da direttore dell’azienda (solo da questi), anche in presenza di posizione in organico libera ma con riserva datoriale a coprire detta posizione con concorso, non aveva alcuna possibilità di veder ottenere la promozione automaticamente o in via giudiziale.
Con l’evoluzione post D.Lgs. 80/98 e soprattutto con l’entrata in vigore del CCNL 1976, modificato con Accordo Nazionale del 28.11.2000, l’art 18 del Regolamento ha avuto nuove attenzioni da parte della Giustizia Ordinaria, alla quale, nel frattempo, proprio a valle del richiamato D.Lgs., aveva avuto la cognizione a giudicare anche sul rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, succedendo alla Giustizia Amministrativa.
Nel corso degli anni, proprio a seguito del lento processo di privatizzazione del rapporto di lavoro anche per gli autoferrotranvieri, la giurisprudenza di legittimità ha convincentemente elaborato un criterio giustizia sostanziale rispetto al formalismo chiuso rappresentato dall’art. 18 del regolamento.
Di conseguenza, allo stato odierno è pacifico che sussiste il diritto del lavoratore a vedersi attribuire dal Giudice un profilo professionale superiore anche in mancanza di posto in organico e senza incarico scritto del direrottore dell’azienda.
Infatti, le aziende autoferrotranviarie non possono più resistere alla pretesa del lavoratore di vedersi attribuire una qualifica superiore che adduce, provandolo, di essere da anni adibito a svolgere mansioni tipiche di un profilo professionale superiore a quello posseduto.
Tale svolta di maturità viene ad esistere in quanto l’innovativo Accordo Nazionale del 2000, dall’art. 2, ha introdotto la nuova classificazione dei vari profili professionali.
Appare quindi scontato che è onere del lavoratore che adisce il Giudice del Lavoro dimostrare e provare che la qualità e la quantità delle mansioni svolte appartengono al profilo professionale superiore a quello posseduto.
Da ciò il lavoratore ha 2 oneri scontati da assolvere:
1) rivendicare che il contenuto delle mansioni svolte in via pluriennale o comunque ininterrottamente per lungo tempo siano effettivamente rientranti nel profilo professionale superiore;
2) dare la prova di quanto assume.
La prova è un onere che deve essere assolto in via rigorosa e per poter comprendere se il lavoratore svolge effettivamente una mansione corrispondente ad una figura professionale superiore occorre rigorosamente valutare ogni contenuto della prestazione offerta.
(l'articolo continua nella parte II)
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