Mantenimento dei figli


Le spese straordinarie non vanno incluse nell'importo dell'assegno determinato in misura onnicomprensiva.
Mantenimento dei figli

Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2015, n. 11894 (Pres. Forte, rel. Lamorgese)
La Corte di Cassazione con questa sentenza ha ribadito, quanto in più occasioni aveva già precisato ossia che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie, una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (cfr. Cass. n. 9372/2012).

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di Avv. Cristina Mantelli

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