Mantenimento dei figli, intervengono i nonni


Quando il genitore non è in grado di contribuire al mantenimento del figlio intervengono i nonni
Mantenimento dei figli, intervengono i nonni
L'art. 316 bis del codice civile stabilisce: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
L'obbligo degli ascendenti sussiste allorquando entrambi i genitori si trovino nell’oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli per mancanza di mezzi.
Il ruolo dei genitori è primario, quello dei loro ascendenti solo sussidiario.
Tale norma è stata introdotta nel codice civile a partire dal 7 febbraio 2014.
In precedenza, come spesso succede, i giudici si erano occupati della questione. Segnatamente il Tribunale di Genova, sez. IV civile, con sentenza in data 28.10.2009, aveva stabilito - dettando principi ritenuti ancora cardini - che: "..l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore.." . Il quantum del mantenimento da porre a carico dei nonni, deve, pertanto, essere valutato alla luce della situazione economica singolarmente e complessivamente considerata, al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri, in situazioni di particolare disagio, il diritto di soddisfare le primarie esigenze di vita.
Ad ogni buon conto, la procedura per ottenere che gli ascendenti forniscano ai genitori i mezzi necessari per il mantenimento dei figli è la seguente: chiunque abbia interesse (i genitori, il figlio divenuto maggiorenne etc.) propone istanza al tribunale. Il presidente del tribunale, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, ordina, con decreto, che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (allo scopo dell'eventuale esecuzione forzata), ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

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di Avv. Mariarosa Signorini

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