Mantenimento dei figli minori


Il genitore separato è obbligato a contribuire al mantenimento dei figli minori anche quando vi provveda in via sussidiaria l’altro genitore
Mantenimento dei figli minori
In riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui agli Artt. 81, secondo comma, e 570 Cod. Pen. (per aver fatto mancare alla moglie legalmente separata e alla figlia minore i mezzi di sussistenza), la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, confermando, però, le statuizioni civili.
L’imputato, sostenendo che i Giudici di merito non avrebbero valutato che lo stesso aveva ridotto l’assegno di divorzio (sino a versare all’ex moglie e alla figlia minore solo 75 euro mensili) nella convinzione della cessazione dello stato di bisogno dell’ex coniuge, ricorreva in Cassazione chiedendo l’annullamento della condanna al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, nonché di tutte le restanti statuizioni in tema di spese.
Con la Sentenza n. 48946/16, depositata il 18 novembre 2016, la VIa Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che l’imputato aveva autonomamente e progressivamente ridotto l’assegno di mantenimento sino a versare alla ex moglie e alla figlia minore soltanto Euro 75 mensili, somma ritenuta inidonea ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie di entrambe e delle spese per la cura della figlia, affetta da malformazione congenita, rigettava il ricorso affermando:
"...quanto alle condizioni economiche delle persone destinatarie dell’obbligo di mantenimento, relativamente alla minore basterà ribadire il principio di diritto secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza anche quando vi provveda in via sussidiaria l’altro genitore...".
In ordine alla doglianza relativa alla provvisionale, la Corte ribadiva come la statuizione pronunciata in sede penale non fosse impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata.

Articolo del:


di Avv.to Angelo De Nina

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse