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Mantenimento del figlio maggiorenne: quando termina l'obbligo del genitore?


Ecco quali sono le norme che regolano il mantenimento dei figli e la giurisprudenza in merito alla definizione dell’importo da corrispondere
Mantenimento del figlio maggiorenne: quando termina l'obbligo del genitore?

 

Sono molti i casi in cui mi richiedono pareri e consulenza legale in merito al proseguimento del mantenimento del figlio una volta diventato maggiorenne.

Uno di questi riguarda quello di un padre che voleva sapere se l’obbligo del versamento del mantenimento fosse cessato dato che il figlio (maggiorenne) aveva cominciato a lavorare come apprendista percependo uno stipendio, seppur contenuto.

Al fine di rispondere a tale quesito è innanzitutto necessario operare una breve disamina sulle norme che regolano la materia di mantenimento dei figli, successivamente si passerà alle modalità di definizione dell’importo da corrispondere e infine verrà analizzata la giurisprudenza più recente sullo stesso tema.

 

 

 

1. Normativa di riferimento

La prima norma che stigmatizza l’obbligo dei genitori al mantenimento dei figli è l’art. 30 della Costituzione, nel quale si prevede che il genitore ha il diritto dovere di mantenere ed educare i figli, siano essi nati dentro o fuori dal matrimonio.

Successivamente, il Codice Civile all’art. 147 prevede che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Ovviamente, la portata di queste norme è universale, ovvero sia nei casi dei figli nati all’interno del matrimonio che all’interno di una coppia di fatto. Dunque, in entrambi i casi i genitori crescono e si occupano della prole sia attraverso un apporto materiale di mezzi che anche sotto il punto di vista affettivo.

Tale situazione vale ancor più nel momento in cui i genitori pongano una fine al loro rapporto (sia esso con separazione o semplice interruzione della relazione).

In detti casi la legge prevede – a differenza di quanto accadeva in passato – l’affido condiviso, nel quale i genitori si occupano direttamente delle esigenze materiali e affettive della prole nel tempo con questi trascorso che, in termini assoluti, dovrebbe essere distribuito in maniera paritaria fra entrambi.

Nei fatti accade tuttavia che la prole sia “collocata” prevalentemente presso uno dei genitori e all’altro venga imposto da un giudice un obbligo di provvedere alle sue esigenze materiali attraverso la corresponsione di un mantenimento mensile per le spese ordinarie e una partecipazione alle spese straordinarie, fermo restando il dovere di assistenza morale, ciò ovviamente attribuendo un diritto di visita periodica in favore del non collocatario.

La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, in mancanza di ragioni ostative oggettive, è sanzionata dall’art. 570 c.p. con la reclusione fino ad un anno o una multa da 103 euro a 1.032 euro.

 

 

2. Modalità di quantificazione dell’importo

In virtù del fatto che il genitore collocatario provvede generalmente in via diretta al mantenimento del figlio, al genitore non collocatario verrà imposto l’obbligo di corresponsione di un assegno mensile il cui importo è stato stabilito dal giudice sulla base dei alcuni criteri, primi fra tutti gli stipendi dei genitori, le aspirazioni dei figli e le loro esigenze, il tenore di vita goduto quando i genitori erano insieme nonché del criterio del principale collocamento.

La quantificazione dell’assegno avviene generalmente in sede di separazione e divorzio nei casi di scioglimento di matrimonio con prole oppure all’esito di un ricorso ex art. 316 bis finalizzato ad imporre l’obbligo a carico del genitore non affidatario.

L’obbligo di corrispondere al figlio l’importo stabilito dal Giudice non è ab eterno e può sempre essere modificato attraverso lo strumento della negoziazione assistita ovvero un ricorso al Tribunale competente ai sensi dell’art. 337 quinquies c.c. e 710 c.p.c. in caso di mutamento sia delle condizioni economiche del genitore – derivante per esempio un abbassamento del reddito – ma anche nel caso in cui il figlio raggiunga “la piena indipendenza economica” o che lo stesso per inerzia o ingiustificato motivo non si adopera nella ricerca di un lavoro, circostanze che andranno comunque provate in sede di giudizio.

 

 

3.   L’indipendenza economica e la giurisprudenza sul tema

L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il compimento della maggiore età, ma prosegue fino a che il figlio non abbia raggiunto la piena indipendenza economica.

Infatti, ben può succedere che il figlio decida di proseguire il proprio percorso di formazione e in tal caso i genitori rimangono obbligati ad assecondare tale aspirazione, a fronte di risultati proficui e un periodo di tempo ragionevole.

Una volta raggiunta le competenze e i titoli di studio necessari, l’obbligo di corresponsione continua fino a che il figlio non riesca ad avere un’attività economica stabile – sia che essa sia da lavoro che da capitale – tale da consentire al figlio un reddito pienamente conforme alla media della sua professionalità, nonché in linea alle sue aspirazioni.

Infatti, “l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni […] cessa a seguito del raggiungimento, da parte di quest’ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita(in linea cioè con i redditi generalmente percepiti da quegli stessi lavoratori in quel determinato contesto storico-economico), e prosegue poi specificando che l’obbligo cessa al momento in cui “quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (Cass. Civ. ord. 7168/2016).

Il raggiungimento dell’indipendenza economica di cui sopra dovrà sempre essere provata in sede di giudizio dal genitore e nel caso in cui il figlio abbia taciuto il raggiungimento di un posto di lavoro stabile e tale da renderlo autosufficiente, potrà essere anche condannato alla refusione nei confronti dell’ascendente di tutte le somme illegittimamente percepite fino alla sentenza (Cass. Civ. sent. n. 2659/2020).

Allo stesso tempo, nell’ord. 17183/2020 della Cassazione, viene stabilito il tetto di età di trent’anni per essere mantenuti, dopo il quale il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica viene presuntivamente associato all’inerzia del figlio.

Ulteriore motivo di cessazione dell’obbligo di mantenimento è dato dall’eventuale matrimonio del figlio, il quale entra definitivamente in un nuovo nucleo familiare indipendente da quello dei genitori (Cass. Civ. n. 1830/2011).

 

 

4. Conclusioni

Detto tutto ciò, nel caso in questione ci sarebbero i presupposti per una riduzione dell’importo di mantenimento, ma non per un completo azzeramento dell’obbligo.

Infatti, considerando l’ammontare, seppur ridotto, dello stipendio del figlio, la possibilità di una riduzione dell’importo in sede giudiziale è altamente probabile in quanto sebbene il reddito non sia sufficiente a ritenere il figlio pienamente autosufficiente, le somme attualmente percepite rappresentano comunque un primo passo verso l’indipendenza economica.

Conseguentemente le somme che versate a titolo di mantenimento potrebbero essere ritenute eccessive e, per l’effetto, ridotte.

 

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