Mantenimento figli: come si dividono le spese
Come si dividono le spese di mantenimento dei figli tra coniugi: le spese ordinarie e straordinarie

Nella determinazione dell'assegno all'ex moglie per il mantenimento dei figli bisognerà tener conto delle spese ordinarie e delle spese straordinarie, che andranno soggette a diversa disciplina
Si considerano spese ordinarie tutti gli eventuali oneri sostenuti dal coniuge presso cui è collocato il minore, già ricompresi nell'assegno mensile da questi già percepito mensilmente, su cui non è dovuta alcuna integrazione o rimborso.
Nel secondo caso, invece, scatta il diritto a ottenere un "supplemento", da corrispondersi singolarmente al momento del sostenimento del pagamento, avendo riguardo alla misura percentuale determinata dal giudice della separazione/divorzio. Percentuale che, di norma, è fissata al 50%, ma ben può variare in ragione sia degli accordi intercorsi tra i coniugi in caso di separazione consensuale, sia in caso di rilevante e consistente differenziale tra i redditi degli stessi.
Tale normativa è approntata con la ratio di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle esigenze del minore, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti della vita e alle concrete esigenze che un minore in crescita può manifestare, anche e soprattutto in ragione dei suoi futuri studi. Tuttavia, non è sempre chiara la delimitazione di cosa possa essere in esse ricompreso tra le spese straordinarie.
La giurisprudenza, mossa dall'intento di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi "quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l'inserimento nell'assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare" (Trib. Catania sent. del 4.12.2008.).
Rientrano pertanto in tale elenco non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono a un determinato intervallo di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili).
Volendo fare un esempio, sono state considerate dalla giurisprudenza spese straordinarie:
particolari spese sanitarie non coperte dal SSN; spese relative all'istruzione; spese per la cultura e lo sport; spese per libri e strumenti di alto prezzo; costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento e non per meri motivi voluttuari; costi di viaggio per gli studenti fuori sede; spese per l'acquisto di un personal computer.
Ne restano escluse quelle considerate rientranti nel mantenimento ordinario nel cui ambito si elencano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri.
Si considerano spese ordinarie tutti gli eventuali oneri sostenuti dal coniuge presso cui è collocato il minore, già ricompresi nell'assegno mensile da questi già percepito mensilmente, su cui non è dovuta alcuna integrazione o rimborso.
Nel secondo caso, invece, scatta il diritto a ottenere un "supplemento", da corrispondersi singolarmente al momento del sostenimento del pagamento, avendo riguardo alla misura percentuale determinata dal giudice della separazione/divorzio. Percentuale che, di norma, è fissata al 50%, ma ben può variare in ragione sia degli accordi intercorsi tra i coniugi in caso di separazione consensuale, sia in caso di rilevante e consistente differenziale tra i redditi degli stessi.
Tale normativa è approntata con la ratio di rendere il contributo più adattabile ai cambiamenti legati alle esigenze del minore, nonché di ripartire tra i genitori il rischio economico legato agli imprevisti della vita e alle concrete esigenze che un minore in crescita può manifestare, anche e soprattutto in ragione dei suoi futuri studi. Tuttavia, non è sempre chiara la delimitazione di cosa possa essere in esse ricompreso tra le spese straordinarie.
La giurisprudenza, mossa dall'intento di fissare delle regole, ha precisato che per spese straordinarie devono intendersi "quelle connotate dal requisito della imprevedibilità che non ne consente l'inserimento nell'assegno mensile, il quale copre le normali esigenze di vita quotidiana ma non gli esborsi (eventualmente anche periodici) dettati da esigenze specifiche non quantificabili ex ante proprio perché non rientranti nella consuetudine di vita avuto riguardo al livello sociale del nucleo familiare" (Trib. Catania sent. del 4.12.2008.).
Rientrano pertanto in tale elenco non solo le spese da sostenere una tantum, ma anche quelle che comunque attengono a un determinato intervallo di tempo (spese periodiche); quelle che hanno una certa consistenza sul piano pecuniario (spese gravose); nonché quelle che mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona (spese necessarie o utili).
Volendo fare un esempio, sono state considerate dalla giurisprudenza spese straordinarie:
particolari spese sanitarie non coperte dal SSN; spese relative all'istruzione; spese per la cultura e lo sport; spese per libri e strumenti di alto prezzo; costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento e non per meri motivi voluttuari; costi di viaggio per gli studenti fuori sede; spese per l'acquisto di un personal computer.
Ne restano escluse quelle considerate rientranti nel mantenimento ordinario nel cui ambito si elencano quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani e acquisto di libri.
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