Master franchising, quale legge applicabile?
Il Regolamento c.d. Roma I, Roma II e la prassi commerciale prediligono l’autonomia nella scelta della legge applicabile

Le questioni relative all’individuazione della legge applicabile ai contratti internazionali di (franchising e di) Master franchising, in mancanza di una specifica disciplina internazionalprivatistica, vanno risolte mediante il ricorso alle norme previste per i contratti in generale.
Il problema della legge applicabile riguarda tutti i contratti c.d. internazionali, ossia quei contratti che presentano elementi di estraneità giuridicamente rilevanti rispetto ad un dato ordinamento giuridico e, di converso, elementi di collegamento con altri ordinamenti.
In linea generale, la gran parte dei moderni sistemi di diritto internazionale privato attribuisce alla volontà delle parti un ruolo fondamentale nella scelta della legge applicabile al contratto (c.d. electio iuris), in modo da consentire alle parti di dare al rapporto contrattuale un assetto meglio rispondente ai loro interessi.
In tale contesto, è di primario rilievo il Regolamento c.d. Roma I (Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in vigore dal 18 dicembre 2009 in tutti gli Stati dell’Unione europea (fatta eccezione per la Danimarca). Tale Regolamento consente ai contraenti di indicare, in maniera espressa o implicita, come legge applicabile, un qualunque ordinamento giuridico statale che sia reputato adeguato. Ed anzi tale è la valorizzazione dell’autonomia privata che alle parti è concessa la libertà di scegliere la legge applicabile anche in un momento successivo alla conclusione del contratto, di modificare la scelta operata in precedenza e di riferirsi a più ordinamenti giuridici per selezionare le norme chiamate a disciplinare i diversi aspetti del rapporto contrattuale.
Inoltre, analogo principio di autonomia della volontà è ora previsto anche dall’art. 14 del Regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007, c.d. Regolamento ‘‘Roma II’’, entrato in vigore l’11 gennaio 2009, per le obbligazioni extracontrattuali.
In materia di franchising la prassi contrattuale degli operatori svolge un ruolo determinante incentivando la stipula di clausole di scelta espressa del diritto applicabile.
Per ciò che specificamente concerne il Master franchising (internazionale), ciascuna parte tende di regola a sostenere nelle trattive la scelta della propria come legge applicabile al contratto. In tale tipologia contrattuale, infatti, a differenza del franchising (internazionale), il rapporto tra i contraenti può essere caratterizzato da un maggiore equilibrio, proprio in considerazione delle qualità e delle caratteristiche che sovente connotano la figura del sub-franchisor, sicché v’è normalmente spazio per lo sviluppo di trattative anche su tale aspetto.
Ciascuna parte, chiaramente, tende a proporre l’applicazione della legge dello Stato in cui essa ha la propria sede d'affari, sospinta dal movente psicologico invero comune a tutti i contratti internazionali, per cui si tende a presumere che la legge domestica, in quanto conosciuta, sia anche per sé più vantaggiosa. Da un lato, infatti, i franchisors tendono ad imporre l’applicazione della legge dello Stato in cui essi hanno la loro sede d’affari al fine di ottenere uniformità di disciplina dei contratti di Master che andranno a stipulare nei vari Paesi. Dall’altro, i sub-franchisors fanno leva per condurre la scelta verso la legge del proprio Paese sulla circostanza che in esso sarà funzionante la rete che verrà realizzata in esecuzione del contratto di Master.
Non sempre e non necessariamente il sub-franchisor è soggetto dotato di competenze e conoscenze adeguate per valutare compiutamente le soluzioni prospettate dal franchisor e/o dispone di una forza tale da rendere effettivamente equilibrate le trattative precontrattuali, sicché anche per questi si pongono esigenze di tutela rispetto a possibili abusi del franchisor in ordine alla scelta della legge applicabile.
In caso di divergenze e, quindi, i contraenti non abbiano designato la legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge risultante dall’applicazione delle norme di conflitto.
Più precisamente secondo l’art. 4 della Convenzione di Roma in mancanza di scelta da parte dei contraenti, il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto: è questo il cosiddetto principio di prossimità.
Infine, in merito alla composizione delle liti, va detto che l'individuazione del giudice competente in materia di (franchising e di) Master franchising internazionale deve avvenire secondo quanto prevedono le disposizioni che definiscono tale questione per la generalità dei contratti, come accade per la determinazione della legge applicabile.
Il mio studio è a disposizione per offrire ulteriori approfondimenti in merito.
Avv. Renato Rugiero
Il problema della legge applicabile riguarda tutti i contratti c.d. internazionali, ossia quei contratti che presentano elementi di estraneità giuridicamente rilevanti rispetto ad un dato ordinamento giuridico e, di converso, elementi di collegamento con altri ordinamenti.
In linea generale, la gran parte dei moderni sistemi di diritto internazionale privato attribuisce alla volontà delle parti un ruolo fondamentale nella scelta della legge applicabile al contratto (c.d. electio iuris), in modo da consentire alle parti di dare al rapporto contrattuale un assetto meglio rispondente ai loro interessi.
In tale contesto, è di primario rilievo il Regolamento c.d. Roma I (Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in vigore dal 18 dicembre 2009 in tutti gli Stati dell’Unione europea (fatta eccezione per la Danimarca). Tale Regolamento consente ai contraenti di indicare, in maniera espressa o implicita, come legge applicabile, un qualunque ordinamento giuridico statale che sia reputato adeguato. Ed anzi tale è la valorizzazione dell’autonomia privata che alle parti è concessa la libertà di scegliere la legge applicabile anche in un momento successivo alla conclusione del contratto, di modificare la scelta operata in precedenza e di riferirsi a più ordinamenti giuridici per selezionare le norme chiamate a disciplinare i diversi aspetti del rapporto contrattuale.
Inoltre, analogo principio di autonomia della volontà è ora previsto anche dall’art. 14 del Regolamento n. 864/2007 dell’11 luglio 2007, c.d. Regolamento ‘‘Roma II’’, entrato in vigore l’11 gennaio 2009, per le obbligazioni extracontrattuali.
In materia di franchising la prassi contrattuale degli operatori svolge un ruolo determinante incentivando la stipula di clausole di scelta espressa del diritto applicabile.
Per ciò che specificamente concerne il Master franchising (internazionale), ciascuna parte tende di regola a sostenere nelle trattive la scelta della propria come legge applicabile al contratto. In tale tipologia contrattuale, infatti, a differenza del franchising (internazionale), il rapporto tra i contraenti può essere caratterizzato da un maggiore equilibrio, proprio in considerazione delle qualità e delle caratteristiche che sovente connotano la figura del sub-franchisor, sicché v’è normalmente spazio per lo sviluppo di trattative anche su tale aspetto.
Ciascuna parte, chiaramente, tende a proporre l’applicazione della legge dello Stato in cui essa ha la propria sede d'affari, sospinta dal movente psicologico invero comune a tutti i contratti internazionali, per cui si tende a presumere che la legge domestica, in quanto conosciuta, sia anche per sé più vantaggiosa. Da un lato, infatti, i franchisors tendono ad imporre l’applicazione della legge dello Stato in cui essi hanno la loro sede d’affari al fine di ottenere uniformità di disciplina dei contratti di Master che andranno a stipulare nei vari Paesi. Dall’altro, i sub-franchisors fanno leva per condurre la scelta verso la legge del proprio Paese sulla circostanza che in esso sarà funzionante la rete che verrà realizzata in esecuzione del contratto di Master.
Non sempre e non necessariamente il sub-franchisor è soggetto dotato di competenze e conoscenze adeguate per valutare compiutamente le soluzioni prospettate dal franchisor e/o dispone di una forza tale da rendere effettivamente equilibrate le trattative precontrattuali, sicché anche per questi si pongono esigenze di tutela rispetto a possibili abusi del franchisor in ordine alla scelta della legge applicabile.
In caso di divergenze e, quindi, i contraenti non abbiano designato la legge applicabile, il contratto è regolato dalla legge risultante dall’applicazione delle norme di conflitto.
Più precisamente secondo l’art. 4 della Convenzione di Roma in mancanza di scelta da parte dei contraenti, il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto: è questo il cosiddetto principio di prossimità.
Infine, in merito alla composizione delle liti, va detto che l'individuazione del giudice competente in materia di (franchising e di) Master franchising internazionale deve avvenire secondo quanto prevedono le disposizioni che definiscono tale questione per la generalità dei contratti, come accade per la determinazione della legge applicabile.
Il mio studio è a disposizione per offrire ulteriori approfondimenti in merito.
Avv. Renato Rugiero
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