Maternal preference: criterio valido?
Affidamento condiviso e maternal preference

E’ valido il criterio "maternal preference"?
La IX sezione civile del Tribunale di Milano nel proprio decreto 13-19 ottobre 2016, emesso in un procedimento relativo al collocamento di un minore, ha espresso in maniera chiara il principio secondo il quale il criterio di "maternal preference" non è giuridicamente valido ai fini della scelta del prevalente collocamento dei figli in caso di conflitto genitoriale.
Per il Tribunale meneghino il solo criterio guida è rappresentato dal superiore interesse del minore.
Diversamente operando, si violerebbero i principi di piena bigenitorialità e di parità genitoriale, sui quali si fonda la ratio che ha ispirato la legge sull’affidamento condiviso.
Dunque non può essere "il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale" (dal citato decreto).
La IX sezione civile del Tribunale di Milano nel proprio decreto 13-19 ottobre 2016, emesso in un procedimento relativo al collocamento di un minore, ha espresso in maniera chiara il principio secondo il quale il criterio di "maternal preference" non è giuridicamente valido ai fini della scelta del prevalente collocamento dei figli in caso di conflitto genitoriale.
Per il Tribunale meneghino il solo criterio guida è rappresentato dal superiore interesse del minore.
Diversamente operando, si violerebbero i principi di piena bigenitorialità e di parità genitoriale, sui quali si fonda la ratio che ha ispirato la legge sull’affidamento condiviso.
Dunque non può essere "il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale" (dal citato decreto).
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