Maternità e paternità per lavoratori dipendenti


La tutela della maternità e della paternità è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001 vediamo come nell'articolo
Maternità e paternità per lavoratori dipendenti
MADRE LAVORATRICE

Astensione obbligatoria
La lavoratrice madre è obbligata ad astenersi dal lavoro - e il datore di lavoro ha il divieto di adibirla al lavoro - generalmente 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto
Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria la lavoratrice può decidere di posticiparla da minimo 1 giorno a massimo 1 mese. La richiesta di flessibilità da parte della lavoratrice viene concessa a condizione che il medico attesti che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizi alla salute della gestante e del nascituro. Le giornate di astensione obbligatoria non godute prima del parto si andranno a sommare all’astensione obbligatoria dopo il parto.
Il periodo di astensione obbligatoria può essere anticipato in presenza di particolari condizioni previa autorizzazione da parte dell’organo competente.
L’astensione obbligatoria può anche essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto in presenza di particolari condizioni. Il provvedimento di proroga deve essere adottato dall’organo competente anche su richiesta della lavoratrice.

PADRE LAVORATORE
Congedo paternità
Il diritto all’astensione obbligatoria, di cui normalmente gode la madre, si estende al padre lavoratore che ne beneficia in alternativa alla madre per tutta la durata spettante, o per la parte residua, solo in particolari casi.
Congedo sperimentale
In via sperimentale per l’anno 2016 il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo obbligatorio della durata di 2 giorni anche non continuativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino.
Inoltre, il padre lavoratore ha diritto a 1 o 2 giorni di congedo facoltativo da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del bambino, tale diritto però è derivato dal diritto della madre di godere dell’astensione obbligatoria pertanto, nel caso il lavoratore decidesse di fruirne la madre dovrebbe rinunciare a 1 o 2 giorni di congedo obbligatorio con conseguente anticipazione del termine finale dello stesso di 1 o 2 giorni.

ENTRAMBI I GENITORI
Astensione facoltativa
Oltre al periodo di astensione obbligatoria entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo detto di astensione facoltativa o congedo parentale.
La madre può fruire del congedo parentale per massimo 6 mesi dopo il periodo di astensione obbligatoria e comunque fino ai 12 anni del figlio.
Il padre può fruire del congedo parentale per massimo 7 mesi dalla nascita del figlio e comunque fino ai 12 anni del figlio, ma, in ogni caso, entrambi i genitori cumulativamente non possono fruire dell’astensione facoltativa per un periodo superiore a 10 mesi o 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato e il frazionamento può avvenire a giornata oppure su base oraria secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente la richiesta di inizio dell’astensione.

PERMESSI
Visite mediche
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali nel caso questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro
Riposi giornalieri
La lavoratrice madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino a dei riposi giornalieri retribuiti, detti permessi per allattamento. I riposi giornalieri hanno la seguente durata:
- 2 ore (due riposi di un’ora ciascuno anche cumulabili) quando l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore;
- 1 ora se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore
Il padre lavoratore può godere dei permessi per allattamento in base al suo orario di lavoro solo in particolari circostanze
Malattia bambino
Infine, entrambi i genitori, alternativamente tra loro, indipendentemente dal fatto che l’altro ne abbia un autonomo diritto, possono godere di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio. In particolare:
- Per tutta la durata della malattia del bambino fino a 3 anni di età del figlio;
- Per massimo 5 giorni lavorativi all’anno per il bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni

Articolo del:


di Elisabetta Gasparini

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