Mediazione civile: stumento di risoluzione delle controversie
Affinché la mediazione civile possa svolgere la sua funzione di strumento alternativo di risoluzione delle controversie, è indispensabile che, davanti al mediatore, compaiano personalmente le parti coinvolte nel conflitto. È infatti alle parti, e non ai difensori, che il mediatore ha il compito di chiarire la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione come strumento di composizione del conflitto alternativo alla via giudiziaria. Infatti, solo nel procedimento di mediazione, e non davanti all’autorità giudiziaria, le parti possono comunicare, in un contesto caratterizzato dalla totale riservatezza, i propri reali bisogni ed interessi sottesi alle posizioni giuridiche espresse dai difensori.
I mediatori professionali, dopo avere esplorato il conflitto con l’ascolto attivo delle parti in sessioni congiunte e separate, possono condurle all’accordo conciliativo e risolutivo della controversia. Importante è altresì il ruolo dell’avvocato in mediazione: il professionista ha il compito di assistere la parte nella ricerca della soluzione che meglio tuteli i suoi interessi e che componga il conflitto, evitando i costi e le lungaggini di una causa in Tribunale.
Tale opinione è espressa anche dalla giurisprudenza di merito che sanziona la mancata partecipazione personale e il rifiuto ingiustificato di partecipare alla mediazione con le sanzioni previste dalla legge (art. 8 D. Lgs. 28/2010).
Tra le più recenti si segnala la sentenza del 30.10.2019 del Tribunale di Modena. I Giudici modenesi hanno dichiarato improcedibile l’azione risarcitoria svolta dall’ex-cliente nei confronti della banca per non essere essa stata preceduta da una mediazione con partecipazione personale delle parti.
Di rilievo sono le motivazioni della decisione: “… Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione … ed invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento” e il senso del chiarimento previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 è quello di “imporre una partecipazione attiva delle parti personalmente, dal momento che, per dovere professionale, l’avvocato non può certo ignorare il significato della relativa procedura compositiva” e che “in sostanza, sono unicamente le parti (con l’assistenza dei rispettivi difensori), i naturali, oltreché indispensabili, interlocutori, del mediatore, chiamati a partecipare al primo incontro compositivo e a quelli successivi. Con la conseguenza che, in caso contrario, come nella specie si constata, la condizione di procedibilità del giudizio non può dirsi attuata e soddisfatta.”
Sulla stessa linea anche il Tribunale di Vicenza che, in una sentenza del 16.4.2019, sottolinea che quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono partecipare “personalmente e fattivamente” alla stessa e che, qualora una parte decida di non presenziare agli incontri di mediazione senza addurre “alcun valido motivo a giustificazione della sua assenza”, il Giudice possa desumere da tale comportamento argomenti di prova e condannare la parte assente ingiustificata al pagamento, in favore dell’altra parte, di una somma determinata in via equitativa, a titolo di responsabilità processuale aggravata (art. 96 cod. proc. civ.).
Partecipare personalmente alla mediazione quindi conviene. In definitiva: perché privarsi a priori della possibilità di risolvere definitivamente una controversia in soli 3 mesi?
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