Mediazione e impugnazione della delibera condominiale
Si dibatte se la comunicazione dell'istanza di mediazione sospende o interrompe il termine per impugnare le delibere delle assemblee di condomino
L'art.5 del DLgs 28/2010 prevede quale condizione di procedibilità l'esperimento del tentativo di mediazione per la materia condominale.
Al comma 6 prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Da quanto disposto in questa nuova formulazione, pertanto, non è sufficiente in mero deposito della istanza presso un ente di mediazione (riprendendo il principio che l'impugnazione giudiziale deve avere la forma e i tempi della citazione e non del ricorso; ma a tal proposito la giurisprudenza meno restrittiva ammette anche la forma del ricorso purché depositato nei termini) nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., ma occorre la comunicazione (forma libera, ma certa) alle parti chiamate.
Sorge il problema, nel momento in cui la mediazione fallisca, circa il nuovo decorso del termine di trenta gionri per procedere giudizialemnte.
Secondo il Tribunale di Palermo (sent, 4951 del 18/09/2015) il termine di decadenza per l'impugnazione della delibera assembleare è sospeso dalla data di comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione. Sicché il termine riprende a decorrere per il tempo residuo dei trenta gionrni previsti dall'art. 1137 c.c..
Questa interpretazione appare fortemente limitativa dei diritti di difesa. Si pesi solo al caso in cui la comunicazione al condominio sia vvenuta al trentesimo giorno. Sarebbe prescritta l'azione giudiziale
Più ragionevolemnte il Tribunale di Monza (sent. n.65 del 12/01/2016 che richiama Cass. SS.UU. n.17781/2013) reputa che, con la comunicazione di cui all'art. 5 Dlgs 28/2010, il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. è interrotto e ricomincia a decorrere per intero con il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
Al comma 6 prevede che dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.
Da quanto disposto in questa nuova formulazione, pertanto, non è sufficiente in mero deposito della istanza presso un ente di mediazione (riprendendo il principio che l'impugnazione giudiziale deve avere la forma e i tempi della citazione e non del ricorso; ma a tal proposito la giurisprudenza meno restrittiva ammette anche la forma del ricorso purché depositato nei termini) nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., ma occorre la comunicazione (forma libera, ma certa) alle parti chiamate.
Sorge il problema, nel momento in cui la mediazione fallisca, circa il nuovo decorso del termine di trenta gionri per procedere giudizialemnte.
Secondo il Tribunale di Palermo (sent, 4951 del 18/09/2015) il termine di decadenza per l'impugnazione della delibera assembleare è sospeso dalla data di comunicazione alle altre parti della domanda di mediazione. Sicché il termine riprende a decorrere per il tempo residuo dei trenta gionrni previsti dall'art. 1137 c.c..
Questa interpretazione appare fortemente limitativa dei diritti di difesa. Si pesi solo al caso in cui la comunicazione al condominio sia vvenuta al trentesimo giorno. Sarebbe prescritta l'azione giudiziale
Più ragionevolemnte il Tribunale di Monza (sent. n.65 del 12/01/2016 che richiama Cass. SS.UU. n.17781/2013) reputa che, con la comunicazione di cui all'art. 5 Dlgs 28/2010, il termine decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c. è interrotto e ricomincia a decorrere per intero con il deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
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