Mediazione, si può procedere solo in presenza delle parti


Affinché si possa svolgere la mediazione è necessaria la presenza del mediatore, delle parti e dei rispettivi avvocati
Mediazione, si può procedere solo in presenza delle parti
Con le modifiche apportate dal D.L. del 21 giugno 2013 n. 69 al d.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28, è stata reintrodotta l’obbligatorietà della mediazione preventiva per alcune materie espressamente elencate nell’art. 5 del d.lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Parimenti l'art. 8, 1° comma, del d.lgs. n. 28/2010, dopo le modifiche apportate sempre dal D.l. n. 69 del 2013), chiarisce che la mediazione deve essere svolta obbligatoriamente alla presenza delle parti e dei rispettivi avvocati, oltre che dal mediatore, ovviamente. Infatti la norma citata recita che: "al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento".

Con tale dettame, quindi, il legislatore ha espresso un concetto chiave della mediazione: affinché si possa svolgere è necessaria la presenza di tutti gli attori. E la giurisprudenza, con più sentenze, ha ribadito questo principio. A tal riguardo, vale la pena di citare una recente ordinanza, quella del 2 maggio 2016 emessa dal Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile.

In tale ordinanza viene sancita la mancanza di condizione di procedibilità della domanda di mediazione perché una delle due parti non si è presenta direttamente, ma tramite delega al suo avvocato. A causa di ciò, il Tribunale di Modena ha disposto che la parte più diligente depositi una nuova istanza di mediazione.
Non basta, dunque, neppure che una delle parti deleghi il proprio legale. E’ necessaria la presenza di tutti personalmente. Nell’ordinanza infatti si legge "Trasparente è la previsione dettata dal comma 1° dell'art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli incontri di mediazione. Entrambi devono congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi ("le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato").

Se non è sufficiente la delega, lo sono ancor meno altre forme di partecipazione. "Né potrebbe qualificarsi per tale - si legge nell’ordinanza - un incontro (il primo incontro di mediazione, nda) meramente cartaceo, ovvero, quello ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti (renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede dell'organismo. In tal caso è stato, giustamente, escluso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda".

E’ giusto sottolineare come l’orientamento sopra illustrato non sia territorialmente condiviso da tutti i tribunali di merito, essendosi creati due schieramenti di orientamento contrapposto (vedasi Tribunale di Verona 24.03.2016) così come alcuni organismi di mediazione, sia pubblici che privati, consentano che la parte conferisca una delega, per essere rappresentata da un punto di vista sostanziale, ad un soggetto terzo rispetto al legale, purchè tale soggetto sia al corrente dei fatti trattati nel procedimento di mediazione stesso.

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di Avv. Arianna Pettazzoni

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