Medici di base esclusi dall'irap
Le ultime sentenze della Cassazione, in linea con la sent. della Cass. SS.UU. , escludono i medici di base dall'irap in presenza di un dipendente.

Medici di base esclusi dall'irap
In materia di Irap, con riferimento ai medici di base, la Cassazione con le ultime sentenze, in linea di continuità con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.7291 del 2016, esclude che un dipendente con funzioni operative (ad es. un addetto alle pulizie, una persona addetta alla segreteria o un'infermiera) possa integrare il presupposto impositivo in quanto tale impiego:
- non apporta, in capo al medico di base, quel quid pluris che normalmente da' vita alla presenza di una autonoma organizzazione;
- non modifica la natura del rapporto convenzionale con l'ASL, che ha valenza costituzionale del diritto alla salute che la professione medica è chiamata ad attuare e tutelare.
Del resto sono le stesse ASL che raccomandano al medico di base di avvalersi di personale e collaboratori di studio (tipicamente per assolvere alle funzioni di segreteria e accoglienza dei pazienti), compartecipando al relativo costo mediante l'erogazione di una specifica indennità a favore del medico di base (art. 40, comma 9, lett. d, dell'accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000).
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
In materia di Irap, con riferimento ai medici di base, la Cassazione con le ultime sentenze, in linea di continuità con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.7291 del 2016, esclude che un dipendente con funzioni operative (ad es. un addetto alle pulizie, una persona addetta alla segreteria o un'infermiera) possa integrare il presupposto impositivo in quanto tale impiego:
- non apporta, in capo al medico di base, quel quid pluris che normalmente da' vita alla presenza di una autonoma organizzazione;
- non modifica la natura del rapporto convenzionale con l'ASL, che ha valenza costituzionale del diritto alla salute che la professione medica è chiamata ad attuare e tutelare.
Del resto sono le stesse ASL che raccomandano al medico di base di avvalersi di personale e collaboratori di studio (tipicamente per assolvere alle funzioni di segreteria e accoglienza dei pazienti), compartecipando al relativo costo mediante l'erogazione di una specifica indennità a favore del medico di base (art. 40, comma 9, lett. d, dell'accordo collettivo, reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000).
Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it
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