Medici specialisti
Trattamento fiscale del rimborso spese

L'Azienda Sanitaria ha chiesto di sapere quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare al RIMBORSO SPESE DI ACCESSO riconosciuto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati quando svolgono l'incarico presso ambulatori ubicati in un comune diverso da quello di residenza.
Il chiarimento e' necessario a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.6793 del 2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva a tale corresponsione e di conseguenza la non imponibilita' ai fini IRPEF delle relative somme.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, confermando l'orientamento gia' espresso con la Risoluzione dell'11 luglio n.107, considerato IMPONIBILI i rimborsi spese in esame ai sensi del comma 1 dell'art.51 del TUIR.
Sul piano normativo il RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO e' corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni in ragione dei loro spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro sempreche' lo specialista non risieda nello stesso Comune sede del presidio di competenza.
Con riguardo alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti pe raggiungere dal luogo di residenza la sede del lavoro, il legislatore ha previsto la NON IMPONIBILITA' DELLE SOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO RIVOLTE ALLE GENERALITA' O A CATEGORIE DI DIPENDENTI (Art.51, co.2, lett. d, del TUIR).
In relazione poi alle diversita' con regime fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del TUIR per le TRASFERTE O MISSIONI DEL LAVORATORE, L'A.F. ribadisce che tale disposizione e' relativa allo spostamento del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/trasferta cui e' tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro. E' tale circostanza a giustificare il particolare regime di favore ivi previsto per i rimborsi spese.
Inoltre, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso spese, POSSONO CONSIDERARSI NON IMPONIBILI NELLA SOLA IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE ABBIA SOSTENUTO LE SPESE IN NOME E PER CONTO DEL DATORE DI LAVORO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
Non si ritiene che tali rimborsi possano essere considerati da risarcimento danni, in quanto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TUIR sono esenti da imposizione le sole indennita' conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidita' permanente o da morte, costituendo le altre indennita' "REDDITI DELLA STESSA CATEGORIA DI QUELLI SOSTITUITI O PERDUTI".
Il chiarimento e' necessario a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.6793 del 2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva a tale corresponsione e di conseguenza la non imponibilita' ai fini IRPEF delle relative somme.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, confermando l'orientamento gia' espresso con la Risoluzione dell'11 luglio n.107, considerato IMPONIBILI i rimborsi spese in esame ai sensi del comma 1 dell'art.51 del TUIR.
Sul piano normativo il RIMBORSO DELLE SPESE DI ACCESSO e' corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali interni in ragione dei loro spostamenti dal Comune di residenza al luogo di lavoro sempreche' lo specialista non risieda nello stesso Comune sede del presidio di competenza.
Con riguardo alle somme corrisposte e ai servizi prestati in relazione agli spostamenti pe raggiungere dal luogo di residenza la sede del lavoro, il legislatore ha previsto la NON IMPONIBILITA' DELLE SOLO PRESTAZIONI DI SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO RIVOLTE ALLE GENERALITA' O A CATEGORIE DI DIPENDENTI (Art.51, co.2, lett. d, del TUIR).
In relazione poi alle diversita' con regime fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del TUIR per le TRASFERTE O MISSIONI DEL LAVORATORE, L'A.F. ribadisce che tale disposizione e' relativa allo spostamento del lavoratore dalla propria sede di lavoro al luogo di missione/trasferta cui e' tenuto a recarsi su incarico e per esclusivo interesse del datore di lavoro. E' tale circostanza a giustificare il particolare regime di favore ivi previsto per i rimborsi spese.
Inoltre, le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti a titolo di rimborso spese, POSSONO CONSIDERARSI NON IMPONIBILI NELLA SOLA IPOTESI IN CUI IL DIPENDENTE ABBIA SOSTENUTO LE SPESE IN NOME E PER CONTO DEL DATORE DI LAVORO PER L'ACQUISTO DI MATERIALI UTILIZZATI NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA.
Non si ritiene che tali rimborsi possano essere considerati da risarcimento danni, in quanto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del TUIR sono esenti da imposizione le sole indennita' conseguite a titolo di risarcimento di danni derivanti da invalidita' permanente o da morte, costituendo le altre indennita' "REDDITI DELLA STESSA CATEGORIA DI QUELLI SOSTITUITI O PERDUTI".
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