Medico indagato per omicidio colposo


Nel corso dell’esame ecocardiografico trans-esofageo (TEE) aveva provocato la perforazione iatrogena dell’esofago della paziente
Medico indagato per omicidio colposo
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino emette decreto di archiviazione.

Il nostro studio ha affrontato il caso di un medico indagato del delitto p.e p. dall’art. 589 c.p., "per aver, nel corso dell’esame ecocardiografico trans-esofageo (TEE) provocato la perforazione iatrogena dell’esofago alla paziente".
Nel caso di specie, il GIP del Tribunale di Avellino ha accolto la nostra tesi, secondo cui alcun profilo di responsabilità penale poteva essere individuato nella condotta dell’imputato, per insussistenza del nesso causale tra la perforazione esofagea, definita dai CCTTPM come "complicanza della metodica", e la morte della paziente.
Difatti, al fine di dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità tra la condotta contestata al medico e l’exitus della paziente, abbiamo fatto leva sul principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di colpa nell’attività medico-chirurgica, il meccanismo contro fattuale, necessario per stabilire l’effettivo rilievo condizionante della condotta umana (nella specie l’effetto salvifico delle cure omesse) deve fondare su affidabili informazioni scientifiche nonché sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere:
a) qual è solitamente l'andamento della patologia in concreto accertata;
b)qual è normalemente l'efficacia delle terapie;
c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici.

Sulla base di tali elementi, l’esistenza del nesso causale può essere ritenuta quando l’ipotesi circa il sicuro effetto salvifico dei trattamenti terapeutici non compiuti sia caratterizzata da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborata alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili", (cfr. Cass. Pen. Sez. IV n. 32121/10). Sulla scorta del citato principio giurisprudenziale è stato possibile procedere ad un esame analitico del caso di specie che, attraverso la ricostruzione logica dell’iter diagnostico della paziente, ci ha consentito di far comprendere al Giudice, quale doveva essere (e quale è stata) l’unica "condotta salvifica" che il medico avrebbe dovuto ed ha posto in essere. Tra l’altro, preme sottolineare che la "condotta salvifica", a cui il medico era tenuto, non è quella di scongiurare la morte della paziente, ma quella di ovviare alla perforazione esofagea, possibile conseguenza dell’ecocardiogramma transesofageo, rischio opportunamente previsto dal modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
Nel caso di specie, abbiamo dimostrato che il medico:
aveva edotto la paziente dei rischi connessi all’esecuzione del TEE, quindi aveva informato la paziente, che ha firmato il modulo del consenso informato;
aveva eseguito il TEE, al fine di individuare, come programmato, la eventuale presenza di trombi connessi alla fibrillazione atriale;
terminata la procedura ed, in seguito ai lamentati dolori al torace da parte della paziente, aveva monitorato la stessa per qualche ora, disponendone il rinvio ad altra struttura, con richiesta di "angio TC aorta ascendente e toracica TC esofago, con sospetto diagnostico di dissezione aortica e/o lacerazione esofagea", ove la stessa giungeva a sole 4 ore dal primo sintomo di allarme;considerato che "la condotta salvifica" va attivata, secondo la letteratura medica, entro le 24 ore dall’avvenuta perforazione, si può ritenere che il medico ha disposto tempestivamente il rinvio della paziente al nosocomio competente.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, accogliendo la nostra tesi difensiva, secondo cui alcun profilo di responsabilità penale poteva essere individuato nella condotta del medico che aveva eseguito il TEE, per insussistenza del nesso causale tra la perforazione esofagea, definita dai CCTTPM come "complicanza della metodica", e la morte della paziente, ha emesso, nei confronti dell'indagato, decreto di archiviazione.

Articolo del:


di Studio Legale Avv. Olindo P. PREZIOSI

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