Messa alla prova


La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo penale. Sentenza della Corte Costituzionale
Messa alla prova
La sospensione del processo con messa alla prova, introdotta con la legge 28/04/2014 n.67, è una modalità alternativa di definizione del processo penale.
In buona sostanza, è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato laddove il periodo di prova ammesso dal giudice si concluda con esito positivo (svolgimento di lavori di pubblica utilità, reinserimento sociale, ecc.).
La sospensione del processo penale con messa alla prova è un istituto di natura consensuale con funzione di riparazione sociale, che mal si concilia, però, con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, configurandosi come una sorta di anticipazione di una condanna senza accertamento della responsabilità penale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 141/2018, è intervenuta proprio con riferimento alla disciplina normativa di tale istituto processuale, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’articolo 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, in caso di nuova contestazione di una circostanza aggravante, durante il dibattimento, da parte della pubblica accusa, la facoltà per l’imputato di richiedere, comunque, anche la sospensione del processo con messa alla prova.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale penale di Salerno, con riferimento alla violazione degli articoli 3 ("Tutti i cittadini...sono eguali davanti alla legge...") e 24 ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento...) della Carta Costituzionale.
La Corte Costituzionale (riportandosi alla pronuncia n. 237/2012, in tema di giudizio abbreviato ed alla pronuncia n. 273/2014 sul patteggiamento) sottolinea, infatti, che "se la richiesta di riti alternativi costituisce una delle modalità più qualificanti di esercizio di tale diritto (ossia del diritto inviolabile di difesa processuale), occorre allora che la relativa facoltà sia collegata anche all’imputazione che, per effetto della contestazione suppletiva, deve effettivamente formare oggetto del giudizio".

Articolo del:


di Avv. Massimiliano Nicolai

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse