Metri quadrati in visura catastale. Cosa cambia?


L’Agenzia delle Entrate rende disponibile nella visura catastale l’identificazione della superficie
Metri quadrati in visura catastale. Cosa cambia?
Dalla data del 9 novembre 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile nelle visure catastali delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria l’identificazione della superficie catastale.

Il dato della superficie catastale si aggiunge agli identificativi già presenti in visura catastale (Comune, Sezione urbana, numero di foglio, numero di particella, numero di subalterno) e ai dati di classamento di norma presenti (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita catastale) e sarà calcolata come stabilito dal D.P.R. 138/98 - Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96.
Il dato della superficie sarà presente per circa 57 milioni di unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi "A", "B", "C" per le quali sia presente la planimetria catastale.

Elenco categorie catastali interessate:
GRUPPO A:
A/1 Abitazioni di tipo signorile A/2 Abitazioni di tipo civile A/3 Abitazioni di tipo economico A/4 Abitazioni di tipo popolare A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 Abitazioni di tipo rurale A/7 Abitazioni in villini A/8 Abitazioni in ville A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 Uffici e studi privati A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO B:
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) B/3 Prigioni e riformatori B/4 Uffici pubblici B/5 Scuole e laboratori scientifici B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C:
C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) C/7 Tettoie chiuse od aperte.

Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza. Tale dato consentirà ai cittadini di verificare facilmente i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.
Per quanto riguarda le categorie del "GRUPPO A" la presenza dell’identificativo della superficie catastale non avrà effetti sull’attuale rendita catastale in quanto ad oggi essa viene calcolata sulla base del numero di vani presenti nell’unità immobiliare. Tale metodo di calcolo resterà in vigore fino a quando non sarà attuata la cosiddetta riforma del Catasto la quale prevede il ricalcolo della rendita catastale sulla base della superficie catastale, anziché in base al numero dei vani catastali.

Il cittadino che rileva incongruenze in merito ai dati catastali sopracitati può fare richiesta di correzione tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate mediante il servizio on-line "Contact center", sistema finalizzato alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali, migliorando così le banche dati immobiliari.
E’ comunque consigliabile rivolgersi ad un tecnico abilitato (Geometra, Ingegnere, Architetto etc.) per la verifica dei dati catastali e delle relative superfici catastali che mediante gli appositi programmi ministeriali potranno procedere all’analisi delle superfici e al riconteggio dei vani catastali.

Per quanto riguarda invece agli immobili privi di planimetria catastale, (immobili per lo più risalenti alla fase dell’impianto del Catasto edilizio urbano e che sono, per questo motivo, privi del dato relativo alla superficie), si potrà presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l’inserimento in atti della planimetria catastale. Tale adempimento è, comunque, necessario, in quanto, in caso di vendita dell’immobile, il proprietario è tenuto ad attestare "la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali", come previsto dall’art. 19, comma 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Fonte:
http://www.agenziaentrate.gov.it/

Articolo del:


di Geom. Erik Canciani

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