MIFID II: come cambia il sistema finanziario
Un'importante evoluzione del sistema finanziario europeo che pone sempre più al centro l'investitore rafforzandone le tutele.

Dal 26 agosto 2017, con decreto legislativo n. 129 (pubblicato il 3 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale), è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di mercati degli strumenti finanziari in attuazione della direttiva MIFID II che sarà operativa dal 3 gennaio 2018, termine entro il quale tutti gli Stati Membri UE dovranno recepirla.
MIFID II è l’acronimo di Market in financial instruments directive, ed è considerata una tra le Direttive a maggior impatto nel mercato finanziario europeo.
Obiettivo della nuova disciplina: facilitare l’integrazione e l’efficienza dei mercati finanziari UE al fine di creare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Un’importante rivoluzione per il sistema finanziario: l’investitore sempre più al centro.
Ecco in dettaglio le nuove tutele per chi investe.
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
La nuova disciplina mira a mettere gli investitori in condizione di poter decidere come operare, in modo da tutelarli. Gli intermediari finanziari dovranno fornire maggiori informazioni circa gli strumenti finanziari raccomandati all’investitore, il quale dovrà essere in grado di comprendere le caratteristiche del prodotto al fine di valutare l’aderenza con i propri obiettivi e con il proprio profilo di rischio.
ADEGUATEZZA
Non dovranno essere solo fornite le informazioni corrette circa i prodotti ma bisognerà raccogliere quelle che riguardano i clienti per poter spiegare loro le ragioni dell'investimento e la coerenza con le loro richieste.
Proprio sulla profilazione del cliente si basa la valutazione d’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati finalizzata a valutare la compatibilità dei servizi e strumenti finanziari con la capacità del cliente di sostenere eventuali perdite e la sua tolleranza al rischio.
PRODOTTI FINANZIARI PER TARGET SPECIFICI
Indirizzare le vendite di prodotti finanziari in base al cliente finale.
I prodotti dovranno essere definiti e circoscritti in relazione a un target ben preciso secondo i criteri di esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie dell’investitore.
TRASPARENZA DEI COSTI E DEGLI ONERI
Tutti i costi e gli oneri dovranno essere chiari ed indicati in maniera aggregata, distinguendo in maniera esplicita il costo della consulenza e le commissioni sui prodotti.
I clienti dovranno avere la possibilità di verificare con esattezza i costi associati allo strumento finanziario e confrontarli con l’impatto sul rendimento atteso.
Le informazioni legate ai costi dovranno essere, quando possibile, aggiornata e comunicata una volta l'anno.
CONSULENZA QUALIFICATA
Le imprese finanziarie devono dimostrare che il proprio personale, dai dipendenti ai consulenti, siano preparati ovvero che abbiano competenze adeguate e conoscenza dei prodotti offerti tali da assicurare gli interessi dei clienti finali.
Il consulente finanziario dovrà comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento dell’attività e comunicare il livello e tipologia di consulenza, il grado di indipendenza e il compenso.
MIFID II è l’acronimo di Market in financial instruments directive, ed è considerata una tra le Direttive a maggior impatto nel mercato finanziario europeo.
Obiettivo della nuova disciplina: facilitare l’integrazione e l’efficienza dei mercati finanziari UE al fine di creare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.
Un’importante rivoluzione per il sistema finanziario: l’investitore sempre più al centro.
Ecco in dettaglio le nuove tutele per chi investe.
INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
La nuova disciplina mira a mettere gli investitori in condizione di poter decidere come operare, in modo da tutelarli. Gli intermediari finanziari dovranno fornire maggiori informazioni circa gli strumenti finanziari raccomandati all’investitore, il quale dovrà essere in grado di comprendere le caratteristiche del prodotto al fine di valutare l’aderenza con i propri obiettivi e con il proprio profilo di rischio.
ADEGUATEZZA
Non dovranno essere solo fornite le informazioni corrette circa i prodotti ma bisognerà raccogliere quelle che riguardano i clienti per poter spiegare loro le ragioni dell'investimento e la coerenza con le loro richieste.
Proprio sulla profilazione del cliente si basa la valutazione d’adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati finalizzata a valutare la compatibilità dei servizi e strumenti finanziari con la capacità del cliente di sostenere eventuali perdite e la sua tolleranza al rischio.
PRODOTTI FINANZIARI PER TARGET SPECIFICI
Indirizzare le vendite di prodotti finanziari in base al cliente finale.
I prodotti dovranno essere definiti e circoscritti in relazione a un target ben preciso secondo i criteri di esigenze, disposizione al rischio, capacità e competenze finanziarie dell’investitore.
TRASPARENZA DEI COSTI E DEGLI ONERI
Tutti i costi e gli oneri dovranno essere chiari ed indicati in maniera aggregata, distinguendo in maniera esplicita il costo della consulenza e le commissioni sui prodotti.
I clienti dovranno avere la possibilità di verificare con esattezza i costi associati allo strumento finanziario e confrontarli con l’impatto sul rendimento atteso.
Le informazioni legate ai costi dovranno essere, quando possibile, aggiornata e comunicata una volta l'anno.
CONSULENZA QUALIFICATA
Le imprese finanziarie devono dimostrare che il proprio personale, dai dipendenti ai consulenti, siano preparati ovvero che abbiano competenze adeguate e conoscenza dei prodotti offerti tali da assicurare gli interessi dei clienti finali.
Il consulente finanziario dovrà comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento dell’attività e comunicare il livello e tipologia di consulenza, il grado di indipendenza e il compenso.
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