MIFID II: cosa cambia per gli investitori?
MIFID II si parte...ecco le maggiori novità: aumentare la tutela del risparmiatore e promuovere la trasparenza ed efficienza sui mercati finanziari

Con decorrenza 03/01/2018 troveranno applicazione nel nostro ordinamento le disposizioni del decreto legislativo 03/08/2017 n.129 la cosiddetta MIFID II (Market in Financial Instrument Directive), la direttiva sui mercati finanziari. L’evoluzione della direttiva che ha visto il suo esordio nel 2007 (cd MIFID I) si e’ resa necessaria a causa delle crisi finanziarie e degli scandali bancari che hanno coinvolto migliaia di piccoli risparmiatori in Europa.
Essa si pone 2 obiettivi principali:
Aumentare la tutela per gli investitori
Promuovere la trasparenza e l’efficienza dei mercati finanziari.
Cosa cambiera’ con la MIFID II?
Le regole di condotta degli intermediari che prestano servizi di investimento, le modalita’ di funzionamento dei mercati e i doveri di trasparenza e correttezza verso la clientela sono stati ribaditi e rafforzati attraverso:
Innalzamento del livello di informazioni da fornire i clienti;
L’aumento della trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi prestati e dei costi applicati;
La previsione di processi di product governance che assicurino la rispondenza dei prodotti in termini di caratteristiche e target di clientela durante il loro ciclo di vita;
L’aggiornamento continuo e certificato delle competenze e conoscenze del personale dedicato all’attivita’ di consulenza e a contatto con la clientela.
L’aumento del livello di trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari.
Le novità principali riguarderanno la "product Governance" nella quale la direttiva introduce una serie di previsioni atte a rafforzare un assetto organizzativo e le regole relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori. La Direttiva stabilisce nuove regole inerenti l’informativa precontrattuale da consegnare obbligatoriamente al cliente affinche’ la stessa possa migliorare la comprensione del prodotto e assumere decisioni di investimento informate. E’ previsto che le imprese raccolgano tutte le informazioni necessarie sugli investimenti esistenti dei clienti, e sui nuovi, al fine di verificare che i benefici delle modifiche di portafoglio siano superiori ai maggiori costi che i clienti dovrebbero sostenere. Nel caso in cui i benefici non superino i maggiori costi la operazione risultera’ INADEGUATA e pertanto non potra’ essere eseguita.
Un‘altra novità derivante dalla Mifid II introduce il concetto di consulenza su base indipendente intendendosi per tale, la percezione di compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal cliente (incentivi) dalla consulenza non indipendente nella quale l’intermediario accetta i compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal Cliente, a condizione che gli incentivi abbiano lo scopo di accrescere la qualita’ del servizio fornito al cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
Gli intermediari finanziari dovranno almeno una volta l’anno inviare al cliente una informativa personalizzata circa l’importo di ogni beneficio pagato e ricevuto nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e dei sevizi accessori quali ad esempio la consulenza.
Infine l’art. 25 della direttiva prevede che gli Stati membri prescrivino alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorita’ che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di servizi di investimento o accessori siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi.
In conclusione caro lettore, scegliere un professionista ed in particolare un consulente finanziario non significa chiedere un rendimento, ma significa trovare una persona con cui dialogare, comunicare i propri desiderata e comprendere fino in fondo le proprie esigenze e soprattutto pianificare un percorso insieme.
Essa si pone 2 obiettivi principali:
Aumentare la tutela per gli investitori
Promuovere la trasparenza e l’efficienza dei mercati finanziari.
Cosa cambiera’ con la MIFID II?
Le regole di condotta degli intermediari che prestano servizi di investimento, le modalita’ di funzionamento dei mercati e i doveri di trasparenza e correttezza verso la clientela sono stati ribaditi e rafforzati attraverso:
Innalzamento del livello di informazioni da fornire i clienti;
L’aumento della trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti e dei servizi prestati e dei costi applicati;
La previsione di processi di product governance che assicurino la rispondenza dei prodotti in termini di caratteristiche e target di clientela durante il loro ciclo di vita;
L’aggiornamento continuo e certificato delle competenze e conoscenze del personale dedicato all’attivita’ di consulenza e a contatto con la clientela.
L’aumento del livello di trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari.
Le novità principali riguarderanno la "product Governance" nella quale la direttiva introduce una serie di previsioni atte a rafforzare un assetto organizzativo e le regole relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori. La Direttiva stabilisce nuove regole inerenti l’informativa precontrattuale da consegnare obbligatoriamente al cliente affinche’ la stessa possa migliorare la comprensione del prodotto e assumere decisioni di investimento informate. E’ previsto che le imprese raccolgano tutte le informazioni necessarie sugli investimenti esistenti dei clienti, e sui nuovi, al fine di verificare che i benefici delle modifiche di portafoglio siano superiori ai maggiori costi che i clienti dovrebbero sostenere. Nel caso in cui i benefici non superino i maggiori costi la operazione risultera’ INADEGUATA e pertanto non potra’ essere eseguita.
Un‘altra novità derivante dalla Mifid II introduce il concetto di consulenza su base indipendente intendendosi per tale, la percezione di compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal cliente (incentivi) dalla consulenza non indipendente nella quale l’intermediario accetta i compensi, commissioni o benefici non monetari da soggetti diversi dal Cliente, a condizione che gli incentivi abbiano lo scopo di accrescere la qualita’ del servizio fornito al cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.
Gli intermediari finanziari dovranno almeno una volta l’anno inviare al cliente una informativa personalizzata circa l’importo di ogni beneficio pagato e ricevuto nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e dei sevizi accessori quali ad esempio la consulenza.
Infine l’art. 25 della direttiva prevede che gli Stati membri prescrivino alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle autorita’ che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di servizi di investimento o accessori siano in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi.
In conclusione caro lettore, scegliere un professionista ed in particolare un consulente finanziario non significa chiedere un rendimento, ma significa trovare una persona con cui dialogare, comunicare i propri desiderata e comprendere fino in fondo le proprie esigenze e soprattutto pianificare un percorso insieme.
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