Militari: possono costituire associazioni sindacali

Il codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010, art. 1475 c.2) stabilisce il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.
Tuttavia, la CEDU riconosce, agli artt. 11 e 14, la libertà di riunione e di associazione, e in particolare, il diritto di associazione sindacale. Di conseguenza, ci si chiede se il divieto stabilito dall'ordinamento militare italiano è conforme alla normativa CEDU?
Alla domanda risponde la Corte Costituzionale con la sentenza 13 giugno 2018, n. 120 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali».
Del resto, la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU, nonché della Carta Sociale Europea.
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