Minori: affido paritario
Avere maggior tempo con un figlio vuol dire acquisire qualità del rapporto ed è il minore a beneficiarne: affido paritario - inversione di tendenza

Le modalità di affido sono spesso causa di conflitto tra genitori separati, divorziati o ex conviventi che reclamano la mancanza di adeguati periodi temporali di frequentazione dei figli minorenni.
La soluzione potrebbe essere quella del c.d. affido paritario, attraverso il ricorso alla modalità delle c.d. "settimane alterne", ad oggi ancora priva di effettivi consensi, almeno in Italia.
Difatti, alla stregua dell’ultima ordinanza statuita in materia ad opera della Suprema Corte (n.25418/2015), la tendenza dei Tribunali italiani è sempre quella di ritenere che il minore possa esser disorientato attraverso l'affidamento alternato, con scarsa considerazione del ruolo del genitore non collocatario, spesso coincidente con la figura paterna e penalizzato da un effimero diritto di visita.
Tuttavia in presenza di alcuni presupposti, l'affido paritetico è possibile: emblematica è stata la pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza del 19.07.16, G.I. Guttauro) che ha riconosciuto il diritto dei genitori di tenere con sé il minore a settimane alterne per volontà di quest'ultimo. E’ evidente che per giungere ad un simile risultato occorre ponderare molteplici aspetti, quali la vicinanza geografica così da render comuni i luoghi di frequentazione del minore, l'idoneità e la disponibilità temporale dei genitori alle cure quotidiane del figlio, oltre all'imprescindibile ascolto del minore in proposito.
Si auspica che tale inversione di tendenza, quando possibile, possa esser vista come piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, da intendersi anzitutto quale diritto del minore ad una sana ed equilibrata crescita con entrambi i genitori come stabilito dall’articolo 337 ter del codice civile.
La soluzione potrebbe essere quella del c.d. affido paritario, attraverso il ricorso alla modalità delle c.d. "settimane alterne", ad oggi ancora priva di effettivi consensi, almeno in Italia.
Difatti, alla stregua dell’ultima ordinanza statuita in materia ad opera della Suprema Corte (n.25418/2015), la tendenza dei Tribunali italiani è sempre quella di ritenere che il minore possa esser disorientato attraverso l'affidamento alternato, con scarsa considerazione del ruolo del genitore non collocatario, spesso coincidente con la figura paterna e penalizzato da un effimero diritto di visita.
Tuttavia in presenza di alcuni presupposti, l'affido paritetico è possibile: emblematica è stata la pronuncia del Tribunale di Firenze (sentenza del 19.07.16, G.I. Guttauro) che ha riconosciuto il diritto dei genitori di tenere con sé il minore a settimane alterne per volontà di quest'ultimo. E’ evidente che per giungere ad un simile risultato occorre ponderare molteplici aspetti, quali la vicinanza geografica così da render comuni i luoghi di frequentazione del minore, l'idoneità e la disponibilità temporale dei genitori alle cure quotidiane del figlio, oltre all'imprescindibile ascolto del minore in proposito.
Si auspica che tale inversione di tendenza, quando possibile, possa esser vista come piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, da intendersi anzitutto quale diritto del minore ad una sana ed equilibrata crescita con entrambi i genitori come stabilito dall’articolo 337 ter del codice civile.
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