Mobilità Scuola


1) Norme costituzionali, Famiglia
2) Norme costituzionali, Algoritmo
3) Giurisdizione. Giudice ordinario o amministrativo?
4) Competenza territoriale
Mobilità Scuola
1) Norme costituzionali, Famiglia
Uno degli aspetti più rimarchevoli in un possibile ricorso avverso le procedure di mobilità previste dalla L. Buona Scuola e relativa contrattazione è quello della tutela della famiglia.

Le norme che si assumono violate sono infatti di rilievo costituzionale e, per un principio di sussidiarietà delle fonti, tipico del diritto del lavoro, prevalgono su qualsiasia altra fonte, perchè poste a tutela della parte più debole del rapporto: il lavoratore.

2) Norme costituzionali, Algoritmo
Lo stesso, con riguardo alla gerarchia delle norme violate, vale con riferimento all’algoritmo tanto famigerato.

Laddove, infatti, senza alcun criterio, alcuna logica, alcuna ragionevolezza aspiranti con punteggio inferiore e con carichi familiari minori venga spostato in luogo di altri, anche in questo caso si assumerebbero violate norme costituzionali.

3) Giurisdizione
Taluno ha sollevato, perlopiù in passato, questioni relative alla giurisdizione, se, cioè, il giudice che deve giudicare la causa sia il TAR o il Giudice Ordinario del Lavoro.

Trattandosi di diritti soggettivi violati, la questione è stata perlopiù risolta affidando a quest’ultimo la competenza a conoscere di prerogative di docenti in mobilità.

Altra questione è, invece, quella relativa alla corretta instaurazione del contradditorio, cioè chi contro chi va instaurato il giudizio.

Taluno ha ritenuto che andasse instaurato anche nei confronti di tutti gli aspiranti docenti in mobilità, interessati alla procedura di mobilità da un ambito ad un altro.

Perlopiù, però, un orientamento di merito tende a respingere questa tesi, ritenendo correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del MIUR o degli ambiti cui si fa domanda di mobilità.

4) Competenza territoriale
Come l’aspetto soprastante, il giudice territorialmente competente a decidere, soprattutto in caso di assegnazione provvisoria, è ad oggi controverso, perchè una norma del codice di rito civile desta dubbi tra gli interpreti.

Si attende quindi una pronuncia delle Sezioni Unite in merito per capire se si debba proporre domanda o presso la sede di assegnazione provvisoria o presso l’ambito di appartenenza, con ovvie ripercussioni sui costi per eventuali spostamenti territoriali.


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di Avv. Michele Vissani

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