MOCA - Materiale e oggetti a contatto con gli alimenti


Obblighi normativi e tutele per l’impresa. Non è facile per le aziende orientarsi tra gli obblighi di legge e rimanere costantemente aggiornate
MOCA - Materiale e oggetti a contatto con gli alimenti

Non è facile per le aziende coinvolte orientarsi tra obblighi di legge, adempimenti gestionali e richieste dei clienti nello scenario ancora alquanto confuso del contesto normativo inerente al MOCA: MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI. Adempimenti normativi e suggerimenti operativi in continua evoluzione ed aggiornamento.

Tanto l’attività di vigilanza degli enti di controllo deputati alla tutela della salute, quanto l’attenzione dei consumatori nei confronti della sicurezza alimentare, spingono le aziende a porre sempre maggiore attenzione ai propri obblighi.

Diventa, quindi, fondamentale rimanere costantemente aggiornati per non trovarsi impreparati e poter rimanere competitivi nel mercato e nel proprio settore di riferimento.

Per quanto riguarda i controlli sui MOCA il Ministero della Salute ha predisposto alcune circolari pensate per assicurare interventi mirati e conformi sul territorio. Le note sono state diramate sia agli organi deputati al controllo ufficiale sia ai soggetti interessati lungo la filiera (produzione, utilizzazione e commercializzazione) che ai consumatori.

Citiamo ora un paio di casistiche per capire di cosa stiamo parlando.

 

Il principio di mutuo riconoscimento dei beni

La Commissione Europea, sempre attenta a questo argomento, ha pubblicato una nuova proposta per rafforzare il principio di mutuo riconoscimento dei beni (compresi i materiali a contatto con gli alimenti o MOCA) tra gli Stati membri della Comunità Europea.

Nel 2016 il Parlamento Europeo aveva aspramente criticato le regole vigenti nel settore MOCA sottolineando le “evidenti mancanze che mettevano a rischio non solo la circolazione dei beni e quindi l’intera economia del settore a livello comunitario, ma anche, aspetto più preoccupante, i consumatori”.

Il nuovo progetto, arrivato dopo una valutazione iniziale condotta nel 2016, chiarisce la portata della norma e introduce semplificazioni per le aziende nel dimostrare che un prodotto è già legalmente commercializzato sul territorio europeo, con l’introduzione di un modello di dichiarazione volontaria (realizzabile anche online seguendo criteri specifici).

Dato che finora è stato semplicissimo bloccare merci non certificate secondo le leggi del mercato di destinazione, sono stati introdotti chiari criteri attraverso cui le autorità competenti devono obbligatoriamente “dettagliare e motivare le ragioni di un respingimento”.

In particolare, deve essere definito quale “interesse pubblico giustifica il respingimento di un bene”. Inoltre, mentre uno Stato membro sta effettuando una valutazione per respingere un prodotto, “non può sospendere, nemmeno temporaneamente, la messa a disposizione di quel bene”, fatta eccezione per situazioni di grave rischio o motivi di pubblica sicurezza che richiedono rapido intervento da parte delle autorità.


Obbligo di comunicazione all’Autorità Sanitaria del proprio territorio

Un altro aspetto interessante è che il decreto legislativo ha introdotto l’obbligo per gli operatori economici del settore dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) di comunicare all’Autorità Sanitaria del proprio territorio gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al reg. CE 2023/2006.

Per fare un esempio possiamo dire che sono soggette a tale comunicazione le aziende che effettuano la produzione e/o vendita all’ingrosso dei seguenti MOCA:
adesivi, ceramiche, sughero, gomme, vetro, resine, metalli e leghe, carta e cartone, materie plastiche, inchiostri di stampa, cellulosa rigenerata, siliconi, prodotti tessili, vernici e rivestimenti, cere, legno.

IMPORTANTE: Gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale non sono soggetti a comunicazione.

Oltre a questo, il decreto prevede che i MOCA siano provvisti, nelle fasi che vanno dalla produzione alla vendita all’ingrosso, di una dichiarazione che dimostri la conformità rilasciata dal produttore e che tutti i MOCA presentati all’importazione siano sempre accompagnati dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore.

Perché la dichiarazione venga considerata valida, devono essere svolte delle prove per verificare se il materiale, o l’oggetto, può essere posto a contatto con l’alimento nelle previste condizioni di utilizzo. Le linee guida ricordano che i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti devono essere prodotti affinché, una volta impiegati in condizioni normali o prevedibili, non trasferiscano agli alimenti componenti in quantità tale da:
• costituire un pericolo per la salute umana;
• comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;
• comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

L’operatore che non adempirà a tali obblighi sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 1.500 a Euro 9.000.

Per una più approfondita analisi ti invito a leggere quanto riportato sul sito del Ministero della Salute
 

 

Articolo del:


di Aerreuno

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse