Modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie

Cosa sono le clausole vessatorie
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. possono essere qualificate quali clausole vessatorie “le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Afferma il dettato normativo, nel successivo secondo comma del medesimo art. 1341 c.c., che tali clausole non acquistano alcuna efficacia se non sono specificamente approvate per iscritto; detta approvazione deve avvenire mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali di contratto (il cd. sistema delle “doppia sottoscrizione”), non essendo sufficiente, all’uopo, l’apposizione di un'unica firma da parte dell’aderente in calce al contratto predisposto, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione delle clausole vessatorie (Cass. Civ. 12455/1997).
La corretta modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie
Tale generica affermazione, tuttavia, ha fatto sorgere non poche domande su quale sia la corretta modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie, che potrebbe avvenire (come nella maggior parte dei casi avviene) “in blocco”, attraverso un generico richiamo alle condizioni generali di contratto, ovvero singolarmente, mediante una mirata approvazione del contenuto di ogni singola clausola. Per risolvere tale diatriba, è necessario analizzare la ratio che ha determinato la specifica approvazione delle clausole vessatorie prevista nel nostro ordinamento; le clausole vessatorie (contenute in un elenco tassativamente determinato), infatti, sono quelle condizioni contrattuali che aggravano la posizione della parte aderente, la quale si trova a dover sottoscrivere un contratto il cui contenuto, in parte a sé sfavorevole, non è stato consensualmente determinato, ma è stato esclusivamente ed unilateralmente predisposto da altri, indipendentemente dalla sua volontà.
E’ necessario, pertanto, che la parte contrattualmente più debole sia resa edotta e comprenda bene la portata ed il contenuto di tali clausole a sé sfavorevoli, in modo che, anche se non ha avuto la possibilità di partecipare alla formazione dello schema contrattuale, può valutare e decidere consapevolmente se tale schema sia confacente ai suoi interessi oppure no. Solo se la parte dichiara di aver compreso tali clausole, esse possono produrre effetti nel rapporto tra le parti; in caso contrario esse rimangono inefficaci e non si applicano al caso concreto. Va da sé, pertanto, che la piena comprensione del contenuto delle clausole vessatorie viene acquisita dalla parte contrattualmente più debole attraverso una specifica conoscenza delle singole condizioni di contratto, che permettono a questi di acquisire una sostanziale consapevolezza delle conseguenze della sottoscrizione dello stesso.
Tale conclusione esclude in maniera automatica la validità della sottoscrizione “in blocco” delle clausole vessatorie, attraverso la quale, il più delle volte non viene richiamata l’attenzione dell’aderente sull’effettivo contenuto di tutte quelle condizioni che possono produrre effetti negativi nella sfera giuridica di quest’ultimo; nella maggior parte dei casi, infatti, l’indicazione delle clausole vessatorie da sottoscrivere separatamente dalle condizioni generali di contratto avviene attraverso un semplice richiamo al numero d’ordine o al titolo o all’oggetto della condizione, richiamo che di per sé appare del tutto insufficiente a garantire la certa e sicura conoscibilità e comprensione del loro contenuto da parte dell’aderente.
Cosa prevede la giurisprudenza
Seppur in un primo arresto giurisprudenziale, i Giudici di legittimità avevano affermato che la specifica approvazione delle clausole onerose poteva consistere in una sottoscrizione unica delle stesse (Cass. Civ. n. 126/1992), più di recente l’orientamento è cambiato, affermandosi, per contro che “Non vale quale specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie la sottoscrizione, da parte del contraente non predisponente, del richiamo in blocco delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dall'altra parte” (Cass. Civ. 2970/2012).
La ratio di tale deciso dietro front è specificata nel corpo della sentenza: “Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata di esse, sia pure sotto l'elencazione delle stesse secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso resti garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra le altre richiamate”.
Si può concludere, pertanto, che l’aderente viene messo nella condizione di comprendere fino in fondo la portata della clausola onerosa, solo attraverso specifici richiami alle singole condizioni a lui sfavorevoli, le quali, pertanto, andranno specificatamente sottoscritte una per una.
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