Modello EAS scade il 31 marzo 2017


Gli Enti hanno l'onere di comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, pena la decadenza dal regime fiscale agevolato
Modello EAS scade il 31 marzo 2017
Gli enti che intendono fruire del regime fiscale agevolato di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del DPR 633/72 sono tenuti, a norma dell’art. 30 del DL 185/2008, alla presentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.
Qualora, successivamente al primo invio del modello, siano avvenute variazione dei dati comunicati, occorre presentare nuovamente il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Conseguentemente, entro il prossimo 31.03.2017 occorrerà presentare il modello EAS con riferimento alla variazione dei dati avvenuti nel 2016.
Ricordiamo che, in ogni caso, non costituisce modifica da comunicare all’Agenzia delle Entrate, la variazione degli aspetti quantitativi riferiti:
· ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
· ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione;
· ammontare delle raccolte pubbliche di fondi;
· ammontare delle entrate complessive;
· numero degli associati;
· ammontare delle erogazioni liberali;
· ammontare dei contributi pubblici.

Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell’ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
Ad ogni modo, qualora l’ente fosse tenuto alla ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che nel nuovo modello ripresentato occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni.
Si ricorda che il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline;
- tramite professionisti, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis del DPR 322/98.
In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l’intermediario deve rilasciare al richiedente:
a) contestualmente alla ricezione del modello o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti;
b) un esemplare cartaceo del modello contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato;
c) la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione.
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l’omessa presentazione entro i termini previsti comporta l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati.
Si osserva, infine, che, la remissione in bonis sembrerebbe applicabile anche al caso di specie, posto che la presentazione del modello EAS "aggiornato" appare indispensabile per mantenere i benefici fiscali.
Il modello EAS "aggiornato" potrebbe, quindi, essere presentato tardivamente (entro il30.9.2017, termine di presentazione della dichiarazione del modello redditi 2017), con ilversamento della sanzione pari a 250,00 euro.

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di Arnaldo Aleotti

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