Modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo


Quali sono le regole di presentazione? E quali le variazioni che NON comportano l'obbligo di comunicazione?
Modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo
Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello Eas (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo.

La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni "rilevanti" che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.

Regole di presentazione e ripresentazione del modello.
La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento "una tantum" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.
La comunicazione delle variazioni deve avvenire, quindi, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2016 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.
Le variazioni che NON comportano obbligo di ripresentazione del modello

Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso, le istruzioni individuano i seguenti punti:
· Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale
· Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari
· Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo
· Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici
· Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi
A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.

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di dr. Roberto Giovanetti

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