Modifica dell'oggetto sociale di cooperativa, quando è nulla?

La delibera di modifica dell'oggetto sociale di una società cooperativa è nulla per illiceità dell’oggetto, per contrasto con norme dettate a tutela degli interessi generali nell'ipotesi in cui la suddetta modifica statutaria comporti una deviazione dallo scopo mutualistico.
Tale principio è stato statuito dal Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese - con la sentenza n. 2900/2020.
Nello specifico, qualora una società cooperativa avente ad oggetto l’assegnazione degli alloggi ai propri soci a condizione più favorevoli di quelle del mercato, modifichi il proprio scopo sociale in maniera tale da sobbarcare sui soci le perdite finanziarie accumulate, essa agisce a scapito dell’interesse dei soci.
L’introduzione di un “canone di godimento” al fine di massimizzare le entrate e per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, così da far venir meno il rapporto di scambio mutualistico e, viceversa, comporta un implicito "ingresso" della prassi imprenditoriale tipica delle società lucrative.
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