Modifiche ad un macchinario e conseguente adeguamento


Quando le modifiche ad una macchina portano ad un diverso approccio al lavoro sulla stessa è necessario che i presidi di sicurezza vengano rivisti ed adeguati
Modifiche ad un macchinario e conseguente adeguamento

 

Molte volte all’interno delle aziende produttrici vengono apportate delle modifiche sostanziali ad alcuni macchinari per renderli idonei a determinate lavorazioni. Quando queste modifiche portano a un diverso approccio alla macchina è necessario che i presidi di sicurezza vengano rivisti ed adeguati.

Il fatto

Nella sentenza in esame oggi vediamo un lavoratore il quale, durante l’uso di una macchina equilibratrice alla quale era stato apposto un trapano, si vedeva trascinata la mano verso la punta del trapano durante l’operazione di rimozione di uno straccio posto a copertura della zona cuscinetto della macchina al fine di impedire che i trucioli di metallo si impigliassero nello stesso.

La lavorazione alla quale era addetto l’operaio - la cosiddetta equilibratura di particolari meccanici - si sviluppa in due fasi: nella prima, tramite la macchina si individuano eventuali irregolarità della distribuzione dei pesi. Nella seconda, tramite l’ausilio di un trapano, si praticano dei fori in corrispondenza dei punti da riequilibrare.

Il dirigente delegato viene quindi accusato di aver violato la normativa antinfortunistica, in particolare per l’assenza delle corrette protezioni sulla macchina in uso al lavoratore infortunato.

L’imputato ha fatto ricorso adducendo i seguenti motivi di ricorso:

  • Secondo il dibattimento non emergono elementi che facciano ritenere l’esistenza di rischi diversi e maggiori per i lavoratori connessi alla nuova configurazione della macchina, così come non viene evidenziata la necessità di dotare il macchinario di accorgimenti idonei ad evitare contatti con le mani da parte degli operatori. Non viene considerato che l’apposizione di un riparo a copertura della punta del trapano come elemento di protezione avrebbe impedito la corretta visibilità per il lavoro. In più, dato che la lavorazione obbligava il lavoratore a tenere la mano destra sul pulsante di accensione/spegnimento del trapano, non risulta necessario dotare la macchina di un dispositivo di emergenza.

  • Per questo si ritiene che la nuova struttura non configurasse un mutamento organizzativo o produttivo, né tantomeno di evoluzione della tecnica tanto da imporre un adeguamento del macchinario

  • Manca inoltre l’analisi riguardo alla presunta condotta abnorme dell’infortunato il quale risultava esperto e specificamente formato.

La sentenza della Corte

Secondo la corte di Cassazione il ricorso deve essere rigettato perché infondato.

Per quanto concerne il primo motivo di ricorso, i giudici di merito hanno entrambi ritenuto che la nuova configurazione della macchina (nuova configurazione effettuata all’interno dell’azienda) attraverso il fissaggio di un trapano portatile, comporti: per l'operatore rischi diversi e maggiori rispetto a quelli originari perché, diversamente da prima, egli non era più costretto ad impugnare il trapano con entrambe le mani per farlo funzionare e, anziché tenere il busto dietro il trapano (e quindi a debita distanza dalla punta), poteva ora posizionarsi di lato, trovandosi altresì nella condizione di avere libera la mano sinistra che avrebbe potuto avvicinare alla punta del trapano mentre era in movimento, con il rischio di entrarvi in contatto come è per l'appunto accaduto nel caso di specie.”

 A questo va ad aggiungersi un ulteriore fattore di rischio rilevato nella consuetudine di porre uno straccio a protezione degli ingranaggi dai residui della lavorazione. Tale pratica era assolutamente prevedibile, secondo i giudici, tanto che, nel caso in cui alcuni trucioli si fossero incastrati nello straccio “l’operatore potesse istintivamente avvicinare alla punta del trapano in azione la mano libera nel tentativo di rimuovere i residui e rimettere al suo posto lo straccio, «operazione questa ben più veloce rispetto a quella di spegnere il trapano, aspettare l'arresto della punta per inerzia e togliere finalmente i residui, a macchina ferma, residui che nel frattempo avrebbero potuto cadere dentro gli ingranaggi e compromettere la  funzionalità del macchinario, con conseguente necessità di fermare l'attività per eseguire la pulizia dei cuscinetti".

Per questo motivo, la posizione di garanzia assunta dall’imputato, lo obbliga ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per fare in modo che tutti i rischi siano ridotti al minimo, ancor di più in questo caso visto che il macchinario aveva subito una modifica strutturale.

Per quanto riguarda la contestazione del fatto che alcuni accorgimenti di sicurezza avrebbero potuto limitare la visibilità, la Corte è molto efficace enunciando che: “qualora eventuali accorgimenti per la messa in sicurezza del trapano non fossero stati possibili o non fossero bastati a scongiurare il rischio di infortuni del tipo di quello in concreto verificatosi, l'imputato avrebbe dovuto dismettere quell'attrezzatura, peraltro datata, e sostituirla con un macchinario improntato ad una diversa e più innovativa tecnica di foratura, più adeguata alle esigenze di tutela dei lavoratori, come ha poi immediatamente provveduto a fare dopo l'infortunio, in osservanza alle prescrizioni impartite dagli ispettori della ASS.”

Infondato anche il terzo motivo relativo alla condotta abnorme del lavoratore. Secondo la Corte l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno a fronte di comportamenti imprudenti dei lavoratori, in quanto al datore di lavoro, o a suo delegato, spettava in primis l’obbligo di munire la macchina di idonei dispositivi di protezione o segregazione volti anche ad impedire comportamenti imprudenti.

Articolo del:


di ing. Thomas Ronzan

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