Modifiche per la costituzione delle S.p.a. e meno controlli per le S.r.l.


Il Decreto Legge n. 91 stabilisce una riduzione del capitale sociale nelle S.p.a. e riduce i soggetti al controllo nelle S.r.l.
Modifiche per la costituzione delle S.p.a. e meno controlli per le S.r.l.
Il Decreto Legge n. 91, del 24 giugno scorso, porta alcune modifiche in materia di capitale sociale di società per azioni (S.p.a.) e di controlli nelle S.r.l. Gli adempimenti, riportati nelle Gazzetta Ufficiale n. 144, sono in vigore dal 25 giugno 2014.

Il provvedimento prevede una riduzione del capitale sociale minimo necessario per la costituzione delle S.p.a.: da 120.000 si passa a 50.000 euro. La riduzione a 50.000 euro cerca di incentivare la creazione delle società per azioni.
L’articolo 20, inoltre, abroga la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. con capitale sociale non inferiore a 50 mila euro. Le S.r.l. saranno obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la redazione del bilancio è stata svolta obbligatoriamente in forma ordinaria, se la società capogruppo redige il bilancio consolidato, se controllano altre società tenute alla revisione legale dei conti.

Se il capitale sociale delle S.p.a. è pari o superiore a 120.000 o a 50.000 euro non determinerà, quindi, alcun obbligo di attivazione dei controlli. Tale norma impatterà su tutte quelle S.r.l. recanti un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro. Per esse "sparisce" l’obbligo di nominare un organo di controllo o di un revisore. Allo stesso tempo viene a cadere la necessità di posizionare il capitale sociale delle società a responsabilità limitata ad un livello di poco inferiore a quello stabilito per la S.p.a.

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di m.R.

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