Modifiche unilaterali illegittime nei contratti di fornitura del gas

Il caso è il seguente: alcuni Amministratori di Condominio si sono rivolti al nostro Studio professionale riferendo che alcuni dei fornitori di gas dei quali si avvalgono hanno inviato loro comunicazioni con le quali, a cagione della situazione contingente, modificavano le condizioni di pagamento previste in contratto.
In particolare comunicavano che, a decorrere dall'1.11.2022, i pagamenti delle fatture avrebbero dovuto essere effettuati a 30 giorni dalla data della fattura, anzichè 90 giorni, così come previsto in contratto. Le comunicazioni, forse per non dare data certa, erano state consegnate a mani. Gli Amministratori pro tempore chiedevano se la condotta del fornitore fosse legittima e, in caso negativo, quali sarebbero potuti essere i rimedi.
L’art. 3 del decreto “Aiuti Bis” prevede che: “Fino al 30 aprile 2023 e' sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.
La disposizione di cui sopra, pertanto, vieta ogni modifica contrattuale unilaterale.
E’ pacifico che le condizioni ed i termini di pagamento, se oggetto di una modifica unilaterale, rientrano nella fattispecie disciplinata dalla disposizione di cui sopra.
Come si accennava sopra, per riuscire, forse, a superare l’ostacolo, il fornitore avrebbe consegnato delle raccomandate a mani ai singoli Amministratori pro tempore dei singoli condominii.
La soluzione è inefficace perchè non è possibile che la comunicazione sia stata inviata nei termini previsti dal Codice di condotta commerciale di ARERA (allegato A, Delibera 28 giugno 2018 n. 366/2018/R/com) e nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Aiuti bis.
L’art. 13 del suddetto codice di condotta prevede: “Qualora nel periodo di validità di un contratto di fornitura, nel quale è esplicitamente prevista la facoltà per l’esercente la vendita di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali, si renda necessario, per giustificato motivo, il ricorso da parte dell’esercente la vendita a tale facoltà, l’esercente la vendita ne dà comunicazione in forma scritta a ciascuno dei clienti finali interessati in modo tale che tale comunicazione pervenga ai clienti finali stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita”.
Ciò significa, innanzitutto, che è il fornitore che deve fornire la prova dell’invio, in un momento certo, che si collochi in un frangente di tempo che sia di tre mesi e dieci giorni antecedente all’entrata in vigore del decreto aiuti bis perché l’ultimo comma dell’art. 3 Decreto Aiuti Bis recita “…Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano gia' perfezionate.”
Tutte le comunicazioni di variazioni antecedenti all’entrata in vigore sono, quindi,sono inefficaci.
Il suddetto Decreto è entrato in vigore il 09.08.2022.
E’, pertanto, necessario dimostrare che le comunicazioni sono state inviate prima del 29.04.2022 al fine di salvaguardarne la validità ed efficacia delle modifiche unilaterali.
Se la società non fornisce detta prova:
1. le modifiche sono inefficaci;
2. ARERA e/o l’Autorità Antitrust possono sanzionare il comportamento di Europam S.p.a., oltre all’ulteriore ed eventuale danno, eventualmente accertato dal Giudice ordinario.
In conclusione, o il fornitore à ha la prova di aver inviato le comunicazioni delle quali all’art. 13 del Regolamento di condotta commerciale, entro e non oltre il 29.04.2022, ovvero è responsabile e la condotta può essere sanzionato, su segnalazione del singolo Condominio.
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