Moratoria mutui per le famiglie 2015/2017


La nuova moratoria siglata con Abi e operativa da Giugno 2015: pregi e difetti
Moratoria mutui per le famiglie 2015/2017
La nuova moratoria per i mutui delle famiglie, valida per gli anni 2015-2017, è diventata operativa e porta con sé un’importante novità: per la prima volta la sospensione si estende anche ai crediti al consumo, vale a dire i prestiti per acquistare l’auto nuova o l’ultimo modello di smartphone con durata di oltre due anni. La misura è stata varata il 31 marzo 2015 con un accordo tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le principali associazioni dei consumatori e, invece, criteri, requisiti e modalità per l’accesso sono scattati solo a inizio giugno. In particolare, vale solo nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora il mutuatario abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. La moratoria consente di interrompere per un massimo di 12 mesi il pagamento delle rate e, inoltre, riguarda la sola quota capitale dei prestiti ma non quella degli interessi. Così se, ad esempio, la rata di un mutuo acceso 7/8 anni fa ammonta a 650 euro, si dovranno continuare a pagare regolarmente ogni mese almeno 300 euro di interessi (che nei primi anni del mutuo sono sempre più alti del capitale, ndr)". Dunque una formulazione diversa rispetto alle altre due valvole anticrisi che negli ultimi anni sono state introdotte per le famiglie in crisi: il Piano famiglia esaurito nel 2013 (che ha concesso a oltre 98mila clienti la sospensione dei mutui) che permetteva di scegliere se sospendere la quota capitale oppure sospendere per intero la rata, e il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, finanziato dal Mef e gestito dalla Consap, che da metà 2013 consente di richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata (per un massimo di due volte, fino a 18 mesi, in caso di perdita del lavoro, morte o handicap) ai mutuatari con reddito Isee non superiore a 30.000 euro e un importo di mutuo non superiore a 250.000 euro, per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale. Misura che - spiega il ministero dell’Economia - fino allo scorso aprile ha accolto oltre 23mila richieste di sospensione (per oltre 2 miliardi di controvalore) e che per la quasi totalità ha riguardato mutuatari che hanno perso il posto di lavoro. Durante il periodo di stop è il Fondo a pagare gli interessi alla banca, ma solo relativamente alla percentuale rappresentata dal parametro (Irs o Euribor), mentre lo spread rimane a carico del cliente e viene spalmato sulle rate alla ripresa dei pagamenti. Quindi l’attuale norma sembra essere un po’ più debole delle precedenti. La legge di Stabilità aveva previsto che la misura si estendesse per 36 mesi per "affrontare l’emergenza liquidità e lasciarne di più nell’economia reale per favorire la ripresa di consumi e investimenti". Peccato che l’accordo preparato dall’Associazione bancaria abbia sforbiciato il termine della moratoria. Non ci sono solo lati negativi però. Possono ora accedere alla moratoria anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovute alla prolungata crisi economica e sono riaperti i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati. Da non sottovalutare anche che il nuovo accordo è riservato a quanti non hanno i requisiti per rientrare nel Fondo di Solidarietà che resta preferibile per chi si trova in gravi difficoltà economiche. Dalla moratoria restano, invece, escluse le richieste dei titolari di mutui e finanziamenti che hanno accumulato un ritardo dei pagamenti superiore ai 90 giorni; che hanno già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi o di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzia, contributi in conto capitale o in conto interessi, provvista agevolata); che hanno sottoscritto contratti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione e quelli strutturati con carta di credito revolving o come aperture di credito.

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di Dott. Giorgio Guandalini

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