Morte di uno dei coniugi durante il processo in Cassazione


La morte di uno dei coniugi, se è in corso un processo avverso una pronuncia di separazione, comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere
Morte di uno dei coniugi durante il processo in Cassazione
La morte di uno dei due coniugi, mentre è in corso un processo per impugnare una pronuncia di separazione dinanzi alla Corte di Cassazione, comporta una declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte dei Giudici, senza che sia necessario il rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado. Ciò, però, per quanto riguarda le domande sulla revisione dell’assegnazione della prima casa, gli eventuali alimenti (o assegno di mantenimento) e in generale, sulla revisione delle condizioni che si riferiscono strettamente ai rapporti tra il coniuge superstite e il coniuge defunto. Tutte le altre domande di carattere patrimoniale (istanze accessorie) che, con la morte del coniuge, vedono coinvolti conseguentemente gli eredi, proseguono il loro iter giudiziale: il ricorso in Cassazione viene accolto oppure rigettato.

La materia non è semplice per i non addetti ai lavori, quindi, cerchiamo di fare chiarezza e spiegare di cosa si tratta.
Innanzitutto va detto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere si ha quando le parti in causa, nel corso di un processo, non hanno più interesse nel proseguire il processo stesso. Ad esempio, se il proprietario di un appartamento cita in giudizio l’inquilino che si rifiuta di lasciare la casa dopo non aver pagato numerosi canoni di affitto, e durante il processo il proprietario e l’inquilino si accordano, nessuna delle due parti avrebbe più interesse a proseguire in giudizio. Potrebbero, quindi, chiedere al giudice della Corte di Cassazione di pronunciare una declaratoria di cessazione della materia del contendere, ovvero una dichiarazione con cui si chiude il processo.
Può capitare, però, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere, la chieda una parte sola. Riprendendo l’esempio precedente, l’inquilino decide spontaneamente, per suoi motivi personali, di trasferirsi e di riconsegnare le chiavi al proprietario. Quest’ultimo non avrebbe più interesse nel proseguire il processo (dato che è rientrato in possesso del suo appartamento) e, quindi, potrebbe richiedere al giudice la stessa declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Infine, in alcuni casi, è lo stesso giudice a poter pronunciare d’ufficio (ovvero senza una richiesta dalle parti) una declaratoria di cessazione della materia del contendere, a prescindere, quindi, che sia o meno un accordo tra le parti.

La morte del coniuge, venendo a mancare una delle parti, rende superflua la prosecuzione del processo su alcuni aspetti che riguardano espressamente i rapporti tra i due. Se, ad esempio, si richiedeva la revisione degli alimenti, con la morte di uno dei coniugi verrebbe meno la richiesta di una revisione al rialzo o al ribasso degli alimenti (non essendoci più chi li percepisce o chi li versa!).
Cosa diversa, però, sono le altre richieste (istanze accessorie) che sono state avanzate impugnando le sentenza di merito e che, pur non essendoci più uno dei due coniugi, potrebbero riguardare gli eredi.
Queste ultime proseguono il loro iter giudiziale finché non siano accolte o respinte. Gli eredi del defunto possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti che erano già acquisiti dal coniuge defunto o che derivano da presupposti diversi dalla pronuncia di separazione impugnata e che sono entrati a far parte delle istanze accessorie (Cass. civ., sez I, 12 maggio 1981, n. 3129).

Quando si impugna una sentenza, infatti, possono essere contestate più di una rivendicazione con appunto, le istanze accessorie. Sempre riprendendo l’esempio precedente, il proprietario, con uno stesso processo potrebbe richiedere l’allontanamento dell’inquilino dall’appartamento di sua proprietà e il pagamento dei canoni arretrati (istanza accessoria).
Nel caso in cui l’inquilino si allontani spontaneamente, il proprietario non avrebbe più interesse alla domanda di allontanamento dell’inquilino, ma potrebbe invece avere interesse a recuperare quanto non versato da quest’ultimo. Quindi, il giudice potrebbe pronunciare una declaratoria di cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l’allontanamento dalla casa dell’inquilino, ma l’istanza accessoria sul pagamento dei canoni arretrati resta in essere e prosegue il suo iter giudiziale.
La stessa cosa avviene nel caso in cui, nel corso di un processo avverso una sentenza di separazione, muore uno dei due coniugi. Resta in essere il processo sulle istanze accessorie che hanno ripercussioni finanziarie sugli eredi.

Il mio studio è disponibile per fornire ulteriori notizie in merito o per offrire assistenza e consulenza in caso di bisogno.

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di Avv. Erminia Perri

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