Motivazione cartella di pagamento


Equitalia: obbligo motivazione cartella di pagamento
Motivazione cartella di pagamento
Motivazione della cartella di pagamento

E’ nulla la cartella di pagamento per carenza di motivazione perché non consente al contribuente di risalite alla fonte della pretesa erariale.

Sempre più spesso la magistratura tributaria annulla le cartelle di pagamento notificate da Equitalia ritenendo non sufficienti i sintetici dati nelle stesse riportati.

Obbligo di motivazione

La cartella di pagamento deve contenere tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione. Motivazione che può anche essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. Sottolinea la Cassazione "l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, in quanto è fondamentale garantire il diritto dei contribuenti ad avere piena e, soprattutto, immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza e di predisporre eventuali motivi di contestazione e, quindi, di impugnarla in sede giudiziale".

Informazione tempestiva motivazione erariale

Dal momento che la facoltà di impugnare l'atto dell'Amministrazione finanziaria è sottoposto ad un termine di decadenza di 60 giorni, la salvaguardia di tale diritto di impugnativa richiede necessariamente che sia immediata la conoscenza della motivazione. Al contrario sarebbe seriamente pregiudicato il diritto di difesa se il contribuente debba svolgere una complessa attività di ricerca, atteso che essa comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l'atto di impugnativa. A tal riguardo la Cassazione ha osservato che la motivazione dell’atto deve essere tale da porre il contribuente nella condizione di valutare con pienezza di cognizione, e senza riduzione dello spazio di tempo a disposizione, la fondatezza della pretesa e la conseguente condotta da adottare.

Per eventuali approfondimenti: gianluca.gaeta@alice.it


Articolo del:


di dott. Gianluca Gaeta

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