Multe e maggiorazione semestrale del 10%: i giudici di pace dicono no


La famigerata maggiorazione semestrale del 10%. Cosa prevede la normativa. Lo strano andamento della Giurisprudenza. Fine della questione?
Multe e maggiorazione semestrale del 10%: i giudici di pace dicono no

Tornando dal fare la spesa o uscendo dall’ufficio postale hai trovato una bella multa sul parabrezza della macchina o ti è stata notificata una multa a casa? Le alternative che hai sono note e si possono trovare decine di articoli in rete sull’argomento: pagare entro 10 giorni, un tempo 5, per usufruire della riduzione, fare ricorso al Prefetto, fare ricorso al Giudice di Pace.

Nel presente articolo non si tratterà delle differenze tra i due tipi di ricorso, ampiamente trattate da tanti articoli in rete, ma di una questione meno nota che presenta aspetti molto peculiari: la maggiorazione del 10% dell’importo della multa per ogni semestre di ritardo nel pagamento.

La famigerata maggiorazione semestrale del 10%: cos’è?

Se dopo aver ricevuto la multa, lasciata sul parabrezza o direttamente a casa, non hai pagato nel termine di legge, fissato a 60 giorni, magari perché avevi intenzione di parlare con un avvocato per contestarla ma poi ti sei dimenticato, o magari perché il giorno che ti eri ripromesso di andare dai vigili a pagarla, è sopraggiunto un altro impegno e poi ti è passato di mente, o per qualunque altro motivo, cosa succede?

Al momento probabilmente nulla! Infatti è prassi diffusa che le amministrazioni, quando non si fanno sentire per notificarti un preavviso di fermo amministrativo, cosa che richiede il rispetto di una serie di disposizioni, non facciano assolutamente nulla per anni, per poi notificarti un’ingiunzione o una cartella esattoriale, poco prima della scadenza del termine di prescrizione, ovvero cinque anni, richiedendoti un importo esorbitante.

Questo succede perché applicano alla multa l’art. 27 della Legge n. 689/1981 che prevede che la somma sia maggiorata del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per un totale di 20% all’anno, che in circa cinque anni fa quasi raddoppiare l’importo della multa. Inoltre, tale importo non è quello minimo previsto per il pagamento nei sessanta giorni ma è quello già maggiorato, pari alla metà del massimo previsto dalla norma che applica la sanzione.

Esempio di una classica multa per divieto di sosta, che aumenta costantemente di anno in anno, dai vecchi trenta euro agli attuali quarantadue, la norma prevede che la sanzione vada dal minimo di € 42,00 a un massimo di € 173,00: 

  • se pagata nei 10 giorni usufruisce dello sconto del 10%, per un importo che diventa di € 29,40;

  • se non pagata, si riceverà una notifica a casa, con addebito dei costi di notifica, che avviserà della possibilità di proporre ricorso ed inviterà al pagamento entro 60 giorni;

  • se il pagamento, infine, non avviene entro i 60 giorni l’ente potrà riscuotere la metà del massimo previsto e dunque non € 42 ma € 86,50, oltre spese di notifica.

Dunque la maggiorazione del 10% si applica su tale importo e non su quello minimo di € 42. Ciò significa che si riceverà dopo quasi cinque anni una cartella o un’ingiunzione di pagamento per un importo ulteriormente raddoppiato e quasi quadruplicato rispetto all’importo originario di € 42,00 ovvero oltre € 160,00, in virtù del tasso del 20% annuo, che se applicato da una Banca o da una Finanziaria, sarebbe certamente considerato usurario! La domanda che ci poniamo è: tutto ciò è lecito?

Cosa prevede la normativa

L’art. 204 del Codice della Strada prevede che in caso di ricorso al Prefetto, se questo viene respinto, il Prefetto emette un’ordinanza-ingiunzione applicando la sanzione pari al doppio del minimo di legge, che deve essere pagata entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza-ingiunzione. Se ciò non avviene si applica il temibile art. 27 con la famosa maggiorazione. Questa infatti è prevista, come detto, dall’’art. 27 della legge n. 689/1981, in caso di ordinanza-ingiunzione. E fin qui tutto è lineare.

L’art. 202 del C.d.S., invece, prevede che nel caso di mancato pagamento nel termine di 60 giorni il verbale diventi titolo esecutivo per la riscossione di un importo pari alla metà del massimo previsto dalla norma, come abbiamo già visto.

Dunque sembrerebbe chiaro che quando è presentato ricorso al Prefetto e questi respinge il ricorso ed emette l’ordinanza-ingiunzione, si applichi la maggiorazione, ma quando il contribuente si è semplicemente dimenticato di eseguire il pagamento ma non ha proposto ricorso, la maggiorazione consista semplicemente nell’aumento dal minimo di legge alla metà del massimo.

Del resto, avrebbe senso una maggiore sanzione in caso di ricorso al Prefetto; infatti presentare il ricorso significa attivare il procedimento descritto dagli articoli 203 e 204 del C.d.S., ovvero l’attivazione delle Istituzioni che devono istruire il procedimento e decidere il ricorso entro un certo termine. Peraltro, se il ricorso non viene deciso entro il termine previsto la multa s’intende annullata; dunque la Prefettura ha l’obbligo di pronunciarsi in un termine abbastanza breve per i canoni della giustizia italiana, pochi mesi. Un tale significativo aumento della sanzione, invece, è certamente meno comprensibile nel caso in cui il cittadino abbia semplicemente omesso il pagamento, senza proporre il ricorso al Prefetto, imponendo tutta questa attività ulteriore all’amministrazione.

Eppure, l’art. 204 a complicare il tutto, richiama l’art. 27 che prevede la maggiorazione del 10%, sia per l’art. 204, che riguarda l’ordinanza ingiunzione, sia per l’art 202 che prevede il pagamento nel termine ordinario, 60 giorni. Per questo motivo le amministrazioni non si sono fatte pregare nell’applicare la maggiorazione anche in caso di semplice omissione del pagamento.

In realtà l’art. 27 parla espressamente dell’ordinanza-ingiunzione, dunque non dovrebbe applicarsi al caso del semplice verbale non impugnato, ma l’art. 204 del C.d.S. che lo richiama, ha generato tale dubbio, che ovviamente i Comuni hanno interpretato a loro favore e questo ha determinato moltissimi ricorsi sull’argomento. In realtà un antico principio in materia di sanzioni, il famoso in dubio pro reo, afferma che nel dubbio bisognerebbe scegliere l’interpretazione più favorevole al cittadino, ma evidentemente non è stato così. A questo punto non resta che vedere cosa hanno deciso i Giudici sulla questione.

Lo strano andamento della Giurisprudenza e la decisione finale della Corte di cassazione

Nella giurisprudenza di merito, ovvero i Giudici di Pace, i Tribunali e le Corti d’Appello si sono registrate diverse pronunce a favore dei contribuenti. Per quanto riguarda la Corte di Cassazione, già nel 2007 con la  sentenza n. 3701, aveva dichiarato l’illegittimità della maggiorazione per le multe, e addirittura, nel 2013 la stessa Avvocatura dello Stato che, istituzionalmente, deve difendere gli interessi pubblici, aveva emesso un parere nello stesso senso con la nota n. 328804 del 31/07/2013. Dunque la nostra storia sembrerebbe ampiamente chiusa, e invece no!

Infatti, per ragioni che saranno qui omesse, ha iniziato a farsi strada la tesi che la sentenza della Cassazione fosse frutto di “una svista”. Dunque la questione è rimasta incerta con pronunce contrastanti sull’argomento, a volte favorevoli al cittadino, soprattutto alcuni Giudici di Pace (in particolare quello di Taranto), a volte favorevoli alle amministrazioni. Dunque inevitabilmente si attendeva una nuova sentenza della Cassazione su questo argomento per verificare la conferma del precedente del 2007.

Ebbene nel 2016 la Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione con la sentenza n.  21259/2016 e, purtroppo per i contribuenti, affermando la legittimità della maggiorazione anche in assenza del ricorso al Prefetto contro le multe, e tale decisione è stata poi confermata da pronunce successive.

Fine della questione?

La questione è dunque chiusa? Non necessariamente. Fortunatamente o sfortunatamente, nel sistema giudiziario italiano ogni Giudice è libero di emettere sentenze in base al proprio personale e libero convincimento, per cui anche il Giudice di Pace di un piccolo paesino può decidere diversamente dalla Corte di Cassazione e sembra proprio che i Giudici di Pace non mollino. Infatti sul punto si segnala, a favore del contribuente, difeso da questo studio legale, la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 320/2019 che non solo riafferma l’illegittimità della maggiorazione ma annulla l’intero provvedimento.

Dunque la dichiarata illegittimità delle maggiorazioni applicate all’importo originario, non ha implicato la semplice riduzione dell’importo del provvedimento sanzionatorio, eliminando l’importo corrispondente alla maggiorazione, ma la nullità dell'intero provvedimento, e dunque anche dell’importo della multa originaria!

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di Avv. Antonello Marano

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