Multe nulle se l`autovelox non è segnalato


Importante sentenza della Cassazione sugli autovelox
Multe nulle se l`autovelox non è segnalato
MULTE NULLE SE L?AUTOVELOX NON E` SEGNALATO
Qualora si riceva una multa per eccesso di velocità (ex art 142 C.d.S.) è possibile, previo ricorso, ottenerne l’annullamento, facendo valere la presenza di vizi nel rilevamento dell’infrazione e nella stesura del verbale.

In particolare, un errore molto frequente in cui incorre la p.A., nell’imposizione di sanzioni per eccesso di velocità, è proprio quello di non segnalare adeguatamente la presenza di autovelox.

A tal proposito si evidenzia che il decreto legge n. 117, del 3 agosto 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha apportato una importante modifica all’articolo 142 codice della strada, introducendo il comma sei bis, che prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, in conformità alle norme stabilite nel Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Con decreto ministeriale del 15.08.2007 n. 117, inoltre, è stato previsto che: "Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
- Con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
- Con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
- Con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sul veicolo".

Il Ministero dell’interno ha altresì emanato, in data 14 agosto 2009, una Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto sulle strade.

Al punto 7 della detta direttiva viene stabilito che: "L’informazione sulla presenza della postazione di controllo, sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione anche a messaggio variabile che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto del 15 agosto 2007".

In virtù della normativa citata si evince che la presenza di dispositivi di controllo di velocità deve essere adeguatamente indicata con apposita segnaletica stradale, che può essere mobile o fissa; la detta segnaletica deve essere installata con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento di velocità.

La preventiva segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità, quindi, costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di Polizia Stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale.

La violazione del detto obbligo non può non inficiare la legittimità degli accertamenti effettuati dalla Polizia stradale che portano all’imposizione della sanzione, determinando la nullità delle consequenziali multe.

In effetti se così non fosse le prescrizioni normative innanzi citate risulterebbero prescrizioni prive di conseguenze e risulterebbero norme prive di precettività.

Di conseguenza, gli agenti accertatori devono attestare, nel relativo verbale, anche le modalità di accertamento della violazione ed indicare, altresì, la presenza di adeguata segnaletica ed, inoltre, se questa sia fissa o mobile.

Tutto cio’ al fine di porre il contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento di infrazione al C.d.S. e la sua conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di contravvenzioni.

Qualora nel verbale di contravvenzione non sia stato assolto idoneamente da parte della p.A. l’obbligo di indicare e provare l’esistenza di segnaletica al momento dell’imposizione della sanzione ed anche se la detta segnaletica sia mobile o fissa è evidente che il verbale di contravvenzione deve essere annullato (Cfr. Cass. civile sez VI, 14 marzo 2014 n. 5997; Cass. civile n. 680/2011).

Oltre alle disposizioni normative citate, quindi, anche la più autorevole Giurisprudenza, ha affermato che la p.A. non possa astenersi dal segnalare adeguatamente la presenza di autovelox.

Inoltre la Suprema Corte ha precisato che nei verbali di contravvenzione la p.A. debba provare adeguatamente la presenza della necessaria segnaletica e debba anche specificare se questa sia fissa o mobile.

Conviene, dunque, in assenza degli indicati presupposti, ricorrere al Giudice di Pace (o Prefetto) per ottenere l’annullamento di verbali di contravvenzione elevati per eccesso di velocità.

Lecce 20.12.2016
Avv. Daniela Adami

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di avv Daniela Adami

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