Multe per violazioni al CdS rilevate con dispositivi elettronici

Risulta frequentemente che, in caso di contestazione non immediata di una violazione al C.d.S., l’Organo accertatore notifichi il relativo verbale al trasgressore senza rispettare i termini.
Vi è, in particolare, un’annosa questione interpretativa avente ad oggetto l’art. 2011 C.d.S..
Nello specifico, tale articolo dispone che - in caso di contestazione non immediata della violazione - il relativo verbale debba essere notificato all’effettivo trasgressore (ovvero ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196 C.d.S.) quale risultante dai pubblici registri entro 90 giorni dall’accertamento.
Il dubbio interpretativo attiene alla controversa accezione da attribuirsi al termine “accertamento”, attività dalla quale inizia a decorrere il termine di cui sopra (pari a 90 giorni). Da una parte, infatti, gli Organi accertatori tendono a far coincidere tale momento con l’effettiva presa visione dei fotogrammi nonché dell’associazione dei dati della targa a quelli del titolare del veicolo; dall’altra le difese degli automobilisti optano per l’identificazione di tale momento con la commessa violazione.
Le conseguenze sul c.d. dies a quo sono evidenti: per gli organi accertatori, tale termine decorrerà dal perfezionamento della complessa attività amministrativa di identificazione del veicolo e del soggetto interessato; per la difesa degli automobilisti, il termine decorrerà invece dal momento dell’effettiva violazione.
Nell’ambito di tale contrasto interpretativo, sia il Ministero dell’Interno (Circolare 0016968/2014) sia la giurisprudenza di merito (recentemente, G.d.P. di Milano sentenza n. 1189/2015) hanno avallato l’interpretazione per cui il dies a quo per la decorrenza del termine in questione “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
In buona sostanza, la possibilità di far decorrere il termine da un momento successivo a quello della commessa violazione va circoscritta a quei soli casi in cui l’identificazione dell’interessato non sia stata immediatamente possibile per mancanza (al momento della commessa violazione) delle necessarie informazioni risultanti dai pubblici registri ovvero per mancanza delle condizioni per provvedere alla stessa identificazione: solo nelle precitate ipotesi, infatti, il legislatore ha posticipato la decorrenza del termine decadenziale. Non solo. Nella Circolare ministeriale citata si aggiunge che una diversa interpretazione finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine da differenti prassi applicative territoriali e da modelli organizzativi interni variabili prescindendo così totalmente da fattori esterni ben più apprezzabili dal punto di vista oggettivo.
Similmente anche in giurisprudenza vi sono state prese di posizione in questo senso. Recentemente il G.d.p. di Milano ha avallato l’impostazione ministeriale dichiarando che la data di accertamento coincide con quella dell’avvenuta violazione/infrazione… “nei casi in cui essa avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all’Amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell’illecito con una semplice visura al Pra, cui l’Amministrazione ha accesso immediato”. L’analisi del Giudice Milanese prosegue affermando che nessuna rilevanza assumono, in ordine alle circostanze che giustificherebbero il ritardo nella notifica, insufficienze di carattere organizzativo (a causa dell’elevato numero di contravvenzioni accertate) riconducibili all’Ente gravato del relativo incombente. La ragione giustificatrice addotta dall’impostazione illustrata va individuata nel fatto che il rispetto di un termine stabilito dalla legge a garanzia dell’effettività del diritto a difesa di un soggetto cui viene notificato il verbale di contestazione debba sempre essere prioritario.
Va, infine, aggiunto che la pronuncia del Giudice di Pace milanese è stata seguita da altre sentenze (cfr.: 4201/2015, 3762/2015, 12215/2015, 12645/2015 e 13545/2015) le quali hanno adottato tutte seguito l’illustrata argomentazione con conseguente accoglimento dei ricorsi ed annullamento delle relative sanzioni amministrative.
Nel momento in cui si riceve una notifica per una qualsiasi violazione al C.d.S., è bene pertanto effettuare un’attenta valutazione in ordine agli aspetti di eventuale sua illegittimità formale e sostanziale.
Articolo del: