Muri di confine


Costruzione in aderenza dell`art. 877 del c.c.
Muri di confine
MURI DI CONFINE
Art. 877 C.c. - Costruzioni in aderenza
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo. Il vicino non è mai costretto a costruire rendendo comune il muro, ma può sempre limitarsi a costruire in aderenza, cioè a contatto del muro altrui senza in alcun modo appoggiarsi ad esso od incastrarsi in esso.

Però non deve restare alcuno spazio fra i due muri e quindi, se il muro del vicino è inclinato (barbacane) o rastremato, o a scalini, il vicino non può costruire in aderenza.
Se il vicino costruisce in questo modo, a distanza inferiore a quella prescritta, bisogna fare attenzione e ricordarsi che in venti anni egli acquisisce il diritto a tenere la sua costruzione a distanza inferiore a quella legale.

Già abbiamo visto (art. 875 C.C. ) che cosa accade se il muro del vicino non è sul confine, ma a distanza inferiore di m 1,5. Il diritto di occupare la zona vacua è però limitato alla lunghezza dell'edificio esistente.
Non impedisce l'occupazione della zona vacua il fatto che sul confine vi siano reti, palizzate, fili spinati, ecc. Se vi è un muro di cinta si veda l'art. 878 C.C.

Se non vi è comunione ogni muro rimane di proprietà di chi lo ha costruito; non sono ammessi distacchi neanche minimi e se vi sono devono essere chiusi con materiale analogo alla muratura.
B non deve pagare alcunché ad A.
B può costruire in aderenza ad A salvo che A scelga di arretrare la sua costruzione a m 1,5 oppure di allungarla fino al confine. Non si tiene conto di reti, fili spinati, palizzata morta. Il diritto di medianza è limitato al tratto cd. Se B vuole costruire un edificio più lungo, deve costruire secondo l'andamento indicato.
B può costruire il suo muro come meglio crede, anche parte in cemento armato e parte in muratura. Unica cosa che deve osservare è di non lasciare intercapedini aperte.
Se il muro di A è rastremato, o scalettato con riseghe, B può costruire in aderenza solo per il tratto aa', ma non può sopraelevare perché la costruzione necessaria per chiudere l'intercapedine verrebbe ad insistere sullo spazio di A. Il tratto a'd dovrà essere arretrato a m 3 di distanza. Secondo la cass. B potrebbe però costruire sulla linea ad creando intercapedine (caso dubbio, v. Cass. 449/1985).

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di Geom. Santoriello

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