Mutamento urbanisticamente rilevante, interviene la Corte di Cassazione


Con la Sentenza n. 13491 del 2021 la Corte spiega che cosa debba intendersi per mutamento e in che modo debba avvenire la valutazione di incidenza del carico urbano
Mutamento urbanisticamente rilevante, interviene la Corte di Cassazione

"Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico - non quello edilizio - tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria".

Cosi in massima la Sentenza della Corte Di Cassazione n. 13491 del 2021 con la quale si chiariscono i profili applicativi a norma dell’art. 23- ter D.P.R. 380/2001, ovvero del concetto di mutamento urbanistico rilevante.

La vicenda su cui interviene la Suprema Corte riguarda il caso di un permesso a costruire con annesso cambio di destinazione d’uso, a cui si collega irrimediabilmente un sequestro preventivo a seguito del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria.

Il ricorso in Cassazione è stato proposto da un proprietario di un immobile contro il provvedimento del riesame che confermava il sequestro preventivo, scaturito a seguito delle verifiche sul fabbricato di sua proprietà, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione sulla base di un permesso a costruire.

Al fine di ricostruire la vicenda e di stigmatizzare l’operato del riesame, i giudici del palazzaccio effettuano un analisi dell’art. 23 ter del D.p.r. 380/2001 che disciplina il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, che deve essere inteso quale passaggio tra categoria funzionali urbanisticamente rilevanti.

Ed infatti “costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale".  

I giudici sostengono il principio secondo cui la destinazione d’uso di un fabbricato o di un unità immobiliare è quella in ragione della misura di utilizzo della superfice utile se questa è in concreto assentita da un titolo legittimo della p.a. Ovvero bisogna verificare, in sede di accertamento, se la destinazione d’uso del fabbricato è in concreto quella prevista dal titolo edilizio ed è quella sostanzialmente impressa alla costruzione. Bisogna poi successivamente valutare se lo strumento autorizzatorio presentato sia quello giusto per assentire la trasformazione urbanistica.  

Ed è qui che in sostanza i giudici del palazzaccio bacchettano il riesame in ordine alla conferma del sequestro preventivo, atteso che “ non sono stati rispettati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità per le misure cautelari personali, principi che "impongono al giudici di motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata".

Nel caso di specie infatti, non solo il sequestro era ingiustificato, vista la presenza in atti della scia per il mutamento di destinazione d’uso, sia non proporzionato atteso che era stato convalidato un sequestro relativo all’intero fabbricato e non alla parte oggetto del mutamento rilevante. La conferma del sequestro, secondo la Corte, non trova suffragio nemmeno sul presunto aumento di volumetria posto in essere atteso che il carico urbanistico apportato non è stato valutato in concreto.

Per i giudici della Corte, nel caso di specie, “è stata fatta una valutazione in astratto, perché non rapportata all'aumento di profondità delle logge, del volume esterno, dell'utilizzo in concreto di tali beni"

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di Avv. Vincenzo Lamberti

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