Mutuo condizionato: non è un titolo esecutivo


Il contratto di mutuo condizionato non è idoneo a valere come titolo per promuovere l’esecuzione forzata in danno del mutuatario
Mutuo condizionato: non è un titolo esecutivo
Il contratto di mutuo è un contratto in cui il mutuante, in genere un istituto di credito, cede una somma di denaro al mutuatario, il quale utilizza tali soldi e ha l’obbligo di restituire il capitale aumentato degli interessi al mutuante attraverso un piano di ammortamento (ovvero rate mensili in un arco predefinito di tempo).

Il contratto di mutuo è un titolo esecutivo stragiudiziale, ovvero un atto redatto dal notaio, e come tale permette al mutuante di avviare un’esecuzione forzata per riottenere quanto ceduto al mutuatario nel caso in cui quest’ultimo non provveda a pagare le rate.

Diversa, però, è la situazione nel caso in cui il contratto di mutuo sia condizionato.
Per contratto di mutuo condizionato si intende un contratto in cui l’importo finanziario non sia immediatamente esigibile dal mutuatario ma viene vincolato in un deposito cauzionale finché questi non abbia adempiuto ad una serie di obblighi previsti dal contratto.
Soltanto dopo l’adempimento di tali obblighi, l’importo finanziario diventa esigibile e, quindi, utilizzabile dal mutuatario. Lo svincolo delle somme date in prestito è rimesso, dunque, alla disponibilità del mutuante (istituto di credito).

Pertanto, a differenza del mutuo non condizionato e pur recando la forma dell’atto pubblico, il mutuo non è un titolo esecutivo poiché le somme non sono nella piena disponibilità del mutuatario.
Quindi, se la somma da erogare è vincolata (quindi non disponibile) per un interesse primario del mutuante e non del mutuatario, il mutuo vincolato non assume l’efficacia di un titolo esecutivo.

La questio è sorta, per quanto riguarda i mutui condizionati, a fronte di una pratica bancaria ormai consolidata di redigere in uno stesso atto sia l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado sia l'erogazione delle somme date in prestito.
In passato, il Testo Unico del 1905 prevedeva due atti successivi: quello di erogazione delle somme e la successiva quietanza che dimostrava l’effettivo passaggio dell’importo finanziato dal mutuante al mutuatario. In altri termini, il notaio doveva redigere due atti: il primo per stipulare il mutuo "condizionato", il secondo per sottoscrivere l’erogazione con relativa quietanza. Con la successiva legge bancaria del 26 novembre 1993, n. 385, tale obbligo non sussiste più, facendo prediligere nella prassi un atto unico.
Sul tema si sono espressi sia i Tribunali di merito che la giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 17194 del 27 agosto 2015 ha acclarato che "Al fine di accertare «se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza [...] se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge".

Anche il Tribunale di Roma con la Sentenza del 21 luglio 2015 ha così affermato "(....) il contratto di mutuo condizionato, pur se stipulato con atto pubblico notarile, è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo poiché non documenta la consegna della somma mutuata o, comunque, la creazione di un titolo di disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuatario (a ben guardare in questi casi non dovrebbe neppure parlarsi di mutuo, mancando il requisito della realità, ovvero della consegna)".
Ed ancora, il Tribunale di Campobasso, con la recente sentenza dello scorso 25 luglio ha affermato che "Non può essere ritenuto titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché ne va disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, benché la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa è stata costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.
In tal caso è evidente la discrasia risultante nel predetto documento ove la somma finanziata prima risulterebbe erogata e poi, invece, ancora vincolata e giacente presso la banca, così creando una situazione di vantaggio solo per quest’ultima che da subito può incassare le rate del mutuo risultanti dal piano di ammortamento".
Infine, il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 18 luglio 2017, ha ribadito che "Un siffatto contratto non integra un titolo esecutivo se difetta dell’attestazione della erogazione della somma mutuata tramite separato atto pubblico o di quietanza tramite scrittura privata autenticata. In mancanza di prova dell’erogazione, il contratto di mutuo di per sé solo non può dirsi idoneo a dimostrare l’esigibilità dell’obbligo di rimborso della somma mutuata. Dunque non è spendibile come titolo per promuovere l’esecuzione forzata in danno del mutuatario".
Appare evidente come sia le sentenze di merito sia quelle di legittimità concordino nel considerare il mutuo condizionato non idoneo a valere come titolo esecutivo per promuovere un’esecuzione forzata.

Il mio studio è disponibile a fornire ulteriori informazioni in merito e ad offrire assistenza in caso di necessità.

Articolo del:


di Avv. Francesco Miceli

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