Mutuo: sospensione del pagamento delle rate
La Legge di Stabilità 2014 consente la sospensione del pagamento delle rate per 18 mensilità.
Altre novità introdotte dal D.L. Bersani del 2007
Altre novità introdotte dal D.L. Bersani del 2007
In materia di mutuo importanti novità sono state introdotte dalla Legge di Stabilità del 2014. Il c.d. "Pacchetto Casa" previsto da questa Legge prevede una serie di misure finalizzate a supportare le famiglie nell'acquisto della prima casa.
Precisamente è stato meglio regolamentato il Fondo di Garanzia per i mutui prima casa (già previsto da una legge del 2007 ed operativo dal 27 aprile 2013), in favore delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. E' stata prevista, inoltre, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per quelle famiglie che, dimostrando la sussistenza di gravi motivi, non possono affrontare tali spese. La sospensione è consentita per due volte al massimo e per un periodo di tempo non superiore complessivamente a 18 mensilità.
Per poter accedere a tale Fondo è necessaria la sussistenza di uno dei tre seguenti requisiti:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
b) morte di uno dei componenti del nucleo familiare che sia apportatore di reddito;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza che venga a colpire, per l'appunto, uno dei componenti del nucleo familiare che sia apportatore di reddito.
Inoltre, per poter accedere al Fondo di Garanzia, sono necessari, congiuntamente, la presenza dei due seguenti requisiti:
1) Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila), documentato da Dichiarazione ISEE;
2) Mutuo di importo non superiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per l'acquisto di un'abitazione non di lusso da adibire a prima casa del nucleo familiare.
Già prima dell'istituzione di tale Fondo, il Decreto Legge "Bersani bis" del 2007 (D.L. n. 7/2007, convertito nella Legge n. 40/2007) aveva introdotto importanti novità per i mutui stipulati dalle famiglie per l'acquisto della prima casa; novità che prevedevano una particolare tutela del mutuatario che rivesta la qualifica di consumatore. Tra queste novità vanno annoverate la possibilità di estinzione anticipata dei mutui immobiliari senza dover pagare penali per l'estinzione anticipata; la possibilità di cancellazione dell'ipoteca senza dover affrontare spese e la portabilità del mutuo.
Si tratta di provvedimenti che dimostrano una particolare sensibilità del Legislatore in favore della parte debole del rapporto con la Banca e che sono finalizzati ad una maggiore tutela del soggetto che rivesta la qualifica di Consumatore.
Precisamente è stato meglio regolamentato il Fondo di Garanzia per i mutui prima casa (già previsto da una legge del 2007 ed operativo dal 27 aprile 2013), in favore delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. E' stata prevista, inoltre, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per quelle famiglie che, dimostrando la sussistenza di gravi motivi, non possono affrontare tali spese. La sospensione è consentita per due volte al massimo e per un periodo di tempo non superiore complessivamente a 18 mensilità.
Per poter accedere a tale Fondo è necessaria la sussistenza di uno dei tre seguenti requisiti:
a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
b) morte di uno dei componenti del nucleo familiare che sia apportatore di reddito;
c) handicap grave o condizione di non autosufficienza che venga a colpire, per l'appunto, uno dei componenti del nucleo familiare che sia apportatore di reddito.
Inoltre, per poter accedere al Fondo di Garanzia, sono necessari, congiuntamente, la presenza dei due seguenti requisiti:
1) Reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00 (Euro trentamila), documentato da Dichiarazione ISEE;
2) Mutuo di importo non superiore ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) per l'acquisto di un'abitazione non di lusso da adibire a prima casa del nucleo familiare.
Già prima dell'istituzione di tale Fondo, il Decreto Legge "Bersani bis" del 2007 (D.L. n. 7/2007, convertito nella Legge n. 40/2007) aveva introdotto importanti novità per i mutui stipulati dalle famiglie per l'acquisto della prima casa; novità che prevedevano una particolare tutela del mutuatario che rivesta la qualifica di consumatore. Tra queste novità vanno annoverate la possibilità di estinzione anticipata dei mutui immobiliari senza dover pagare penali per l'estinzione anticipata; la possibilità di cancellazione dell'ipoteca senza dover affrontare spese e la portabilità del mutuo.
Si tratta di provvedimenti che dimostrano una particolare sensibilità del Legislatore in favore della parte debole del rapporto con la Banca e che sono finalizzati ad una maggiore tutela del soggetto che rivesta la qualifica di Consumatore.
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