Nascondere la droga non è spaccio


Quando la tossicodipendenza conduce alla instaurazione di un processo penale per spaccio
Nascondere la droga non è spaccio
La tossicodipendenza, intesa come sistema comportamentale che si instaura in seguito all’uso cronico e compulsivo di sostanze stupefacenti, costituisce un problema di allarme sociale molto diffuso tra i giovani, con conseguenze negative e dirette sulla salute. Da ciò consegue una grave condizione patologica in cui versa l’individuo che ne è affetto, il quale percepisce l’urgente necessità di assumere una determinata sostanza indipendentemente dal danno fisico, psicologico e sociale che la stessa gli provoca.

E’chiaro che molto spesso, il tossicodipendente, preso dalla necessità fisica di assunzione della così detta "dose giornaliera", finisce per non considerare i rischi legati all’acquisto di tali sostanze, non solo oltrepassando il limite della legalità ma correndo il rischio dell’instaurazione di un procedimento penale per spaccio. E’ in questo caso che assume importanza determinante la "difesa tecnica", necessaria al corretto inquadramento della fattispecie penalmente punibile.

E’ quello che è accaduto a un giovane avellinese che si era recato in pullman a Napoli per l’acquisto di eroina destinata ad uso personale. Lo stesso, seduto su di una panchina in attesa del pullman che lo avrebbe riportato a casa, alla vista dei "Falchi" della Questura di Napoli nella zona così detta "Maddalena", cercava di allontanarsi frettolosamente, versando in un evidente stato di agitazione. Bloccato dalle Forze dell’ordine veniva sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale, venivano rinvenuti 18 cilindretti di eroina all’interno di un pacchetto di sigarette, depositato all’interno degli slip. Lo stesso veniva sottoposto a procedimento penale per spaccio di sostanze stupefacenti e condannato in primo grado, previo riconoscimento dell’ipotesi di cui al V comma dell’art. 73 DPR 309/90 e delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.
Dopo ben 6 anni la giustizia fa il suo corso ed, in accoglimento della mia tesi difensiva la Corte di Appello di Napoli assolve dal reato ascritto "perché il fatto non sussiste". Difatti, provando lo stato di tossicodipendenza dell’imputato sono riuscito a dimostrare che la sostanza stupefacente rinvenuta era destinata all’uso personale, che la capacità reddituale era proporzionata al valore dell’acquisto e che fosse davvero anomalo che un presunto spacciatore si muovesse da Avellino a Napoli con il pullman e non con mezzo proprio.

E’ stato quindi evidenziato il principio di diritto secondo cui "NASCONDERE LA DROGA NON E’SPACCIO", solo recentemente affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 15893/16. L’aver provveduto all’acquisto di un quantitativo di sostanza - provvista - destinato a coprire il fabbisogno fisico di più di un giorno, aveva condotto il giovane a far sì che il suo stato di tossicodipendenza fosse ricondotto alla fattispecie penale detenzione al fine di spaccio.

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di Avv. Olindo Paolo Preziosi

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