Negoziazione assistita e condanna in base all`art. 96 c.p.c.


Mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita e condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma c.p.c. Natura sanzionatoria del provvedimento
Negoziazione assistita e condanna in base all`art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 214 del 18 gennaio 2017, affronta il tema delle sanzioni applicabili alla parte che, negligentemente, si disinteressa dell'invito a dare corso alla procedura di negoziazione assistita.
Le conseguenze prospettate dal Tribunale sono particolarmente rigorose.
L'organo giudicante, infatti, accertata la sussistenza dei presupposti oggettivi (mancato accoglimento dell'invito alla negoziazione) e soggettivi (se non dolo quantomeno colpa gravissima) ha infatti accolto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., come previsto dall'art. 4 del D. L. 132/2014 che ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita, con applicazione della più drastica delle sanzioni previste dall'art. 96 c.p.c., vale a dire quella di cui all'ultimo comma della norma richiamata.
Di particolare rilievo ed interesse sono, da un lato le ragioni che hanno determinato il Tribunale a giungere a tale conclusione e dall'altro, la qualificazione dell'istituto tratteggiata in motivazione.
In relazione a quest'ultimo aspetto la pronuncia in esame chiarisce come il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. preveda un meccanismo non tanto risarcitorio, quanto invece sanzionatorio, stante l'evidente finalità dell'istituto volta a scoraggiare comportamenti qualificabili come vero e proprio abuso del processo.
Le conseguenze di tale premessa sono facilmente intuibili in quanto, oltre alla circostanza che la sanzione prevista dal comma 3 è totalmente svincolata dall'iniziativa di parte, a differenza di quanto previsto dal comma 1, che presuppone l'istanza di parte limitando i poteri officiosi al quantum della condanna, è evidente che, stabilita la natura sanzionatoria e non risarcitoria della pronuncia ex ar. 96, comma 3 c.p.c., essa giocoforza prescinde dalla prova del danno a carico dell'istante, essendo sufficiente l'accertamento del requisito soggettivo sopra richiamato, corrispondente ad una condotta gravemente negligente ovvero ad un atteggiamento di malafede processuale.
Pronuncia d'ufficio, anche in assenza di prova di un danno effettivo con l'evidente finalità, espressamente richiamata in motivazione, di scoraggiare l'abuso del processo e di preservare la funzionalità del sistema giustizia: sono queste in sintesi le esigenze sottese all'applicazione dell'istituto in esame che il Tribunale giudicante, anche attraverso il richiamo di fonti normative e linee guida comunitarie, ritiene doveroso applicare in maniera "rigorosa ed inflessibile", trattandosi di uno dei "pochi strumenti che l'armamentario normativo pone a disposizione del Giudice al fine di stroncare operazioni il cui risultato non è altro se non quello di intasare gli Uffici Giudiziari di controversie la cui proposizione, con la semplice applicazione dei più elementari ed istituzionali principi dell'ordinamento, andrebbe del tutto evitata."
Non è la prima e si può stare certi che non sarà neppure l'ultima sentenza di merito che si pone in quest'ottica deflattiva (peraltro già avallata anche dalla giurisprudenza di legittimità).
Il cambiamento culturale in atto e ormai irreversibile, impone certamente all'avvocatura, come ampiamente sottolineato anche dagli organismi istituzionali di categoria, attraverso, per dirla con le parole del Tribunale di Torino "il definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale", una piena consapevolezza del suo nuovo ruolo di soggetto mediatore tra interessi dei cittadini ed esigenze di efficace funzionamento della macchina giudiziaria, risultato raggiungibile solo attraverso un responsabile utilizzo dei nuovi istituti deflattivi di recente istituzione.
12 aprile 2017
Avv. Giorgio Caresana

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di Avv. Giorgio Caresana

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