Negoziazione assistita e mediazione civile


Collegamenti e differenze tra i due istituti
Negoziazione assistita e mediazione civile
La negoziazione assistita è entrata nel nostro ordinamento con decreto 132/2014, convertito in legge n. 164/2014. Essa riconosce efficacia di sentenza esecutiva al normale e ricorrente accordo tra legali.

Il ricorso a tale procedura alternativa al classico giudizio è obbligatorio in tema di danni da circolazione stradale e natanti, pagamento di somme fino a cinquantamila euro, nelle materie in cui non è obbligatoria la mediazione civile. Non si applica invece nei procedimenti ingiuntivi, inclusa opposizione, nei procedimenti ex art. 696 bis c.p.c., nei procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata, nei procedimenti consiliari, nell’azione civile nel processo penale.
Trattasi dunque di uno strumento alternativo al giudizio, gestito, a differenza della mediazione, dagli avvocati delle parti.

La mediazione civile si differenzia dalla negoziazione per la presenza del mediatore, figura "terza", insieme agli avvocati. I due istituti sono complementari ma diversi. Infatti, per la negoziazione assistita, l’art. 3, comma 5, del D.L. 132/2014 recita: "restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati".

La mediazione è obbligatoria in materia condominiale, diritti reali, successioni ereditarie e divisione, locazioni, comodato, affitto di aziende, danno da errore medico, diffamazione a mezzo stampa e non, contratti assicurativi, finanziari e bancari, mentre non si applica nei procedimenti per ingiunzione, convalida di sfratto, fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., procedimenti di consulenza tecnica preventiva, nei procedimenti possessori, opposizione all’esecuzione forzata, procedimenti consiliari, azione civile nel processo penale.

La mediazione deve essere esercitata nel tempo massimo di tre mesi, prorogabili dalle parti, mentre la negoziazione in un tempo non inferiore ad un mese. La mediazione ha inizio con un’istanza presso un organismo di mediazione, mentre la negoziazione con la stipula della convenzione di negoziazione tra i legali delle parti. Se si concludono positivamente, entrambe le procedure hanno valore di titolo esecutivo.

Concludendo questa breve esposizione, possiamo affermare che lo spirito della norma consiste nell’alleggerire il lavoro dei Tribunali, nell’auspicio di trovare una soluzione amichevole alle controversie prima della riforma destinate a diventare lunghe ed onerose cause ordinarie.

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di Avv. Roberto Motto

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