Negoziazione assistita e mediazione familiare


La nuova formulazione dell’art. 155 sexies, comma 2 c.c., e la nuova figura della Medazione familiare
Negoziazione assistita e mediazione familiare
LA NUOVA FORMULAZIONE DELL`ART. 155-SEXIES COMMA 2 C.P.C. E LA NUOVA FIGURA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE.
Il 24 gennaio 2006 viene approvato il Disegno di Legge n. 3537: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e l’affidamento condiviso dei figli. Questa modifica può trovare piena e positiva applicazione solo con un serio ricorso alla Mediazione, come peraltro dalla stessa previsto. Infatti l’art. 155 sexies co. 2 c.c. così recita: "Il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione di provvedimenti riguardo ai figli, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una Mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela e all’interesse morale dei figli".

Tali interventi legislativi sono indicatori significativi di una nuova cultura nella risoluzione dei conflitti. Si può facilmente desumere da tutto questo quanto la Mediazione sia una vera innovazione e richieda una nuova figura professionale di alto profilo. Occuparsi di Mediazione implica non la valutazione del fatto in sè, come può fare per esempio un giudice o un avvocato, ma la ricerca delle ragioni profonde che il fatto sottende, scoprire ciò che sta dietro al conflitto e che è alla base dei sentimenti dei contendenti. La controversia che si presenta al mediatore non è che la punta di un iceberg: le liti sono generate da motivazioni profonde, legate spesso a offese morali che non riescono a trovare un risarcimento nella pena inflitta o nel compenso pecuniario. Nelle rivendicazioni i soldi non bastano mai, sono sempre inidonei a risarcire l’offesa subita. Gli accordi di tale natura sono spesso ritenuti insoddisfacenti e, quando faticosamente riescono, finiscono con l’avere una durata limitata nel tempo. Schematizzando, il conflitto è sì originato da fatti concreti, ma soprattutto dai vissuti, sempre unici, singolari per intensità e articolazione. Il ruolo del mediatore è più arduo, perchè non ha un iter preordinato, ma risulta più efficace nel momento in cui agisce sui problemi profondi delle persone che gli si affidano. Il compito è delicato, grande la responsabilità. Il mediatore competente sa restituire all’altro la sua vita, la sua capacità di "prendersi per mano" la sua autonomia, se evita di sovrapporsi o sostituirsi a lui.

La Mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio; in un contesto strutturato, il mediatore, come neutrale e con una formazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale, in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinchè i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sè e per i figli in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale.
La Mediazione Familiare è un percorso che la coppia fa in uno spazio protetto, accompagnata da un terzo imparziale, il mediatore. Non è nè una terapia nè un sostegno psicologico di coppia nè un’assistenza legale. La M.F. non è, dunque, riconciliazione della coppia. Infatti, con il termine Mediazione, dal latino "mediare", cioè essere in mezzo, si vuole indicare, in linea generale, la tendenza a trovare un accordo, una soluzione dinanzi ad un conflitto tra due parti diverse con l’aiuto di un terzo imparziale. La mediazione come strumento di negoziazione (capacità di raggiungere accordi) per la risoluzione dei conflitti, esiste da sempre perché è profondamente radicata nella vita dell’uomo la capacità di mediare. Infatti, fin da tempi remoti l’uomo ha sempre cercato di dare una risposta al bisogno profondo di appianare le divergenze. In passato, nelle grandi famiglie patriarcali ad esempio o nelle grandi comunità, tale ruolo veniva svolto dalla persona ritenuta più autorevole (pater familias o leader del gruppo) per risolvere le questioni a carattere civile o familiare; questo avveniva per lo più in sostituzione dell’intervento giuridico. Ma la prima volta in assoluto che si parla di mediazione è nel 1913 in relazione a istanze dei lavoratori (legali, sindacalisti). Sono proprio gli avvocati ad intuire per primi come questo concetto di mediazione poteva estendersi anche nell’ambito delle problematiche familiari, avendo essi stessi maturato la convinzione che gli strumenti a disposizione dei giudici e degli avvocati non erano sufficienti a risolvere adeguatamente le divergenze familiari, soprattutto in casi di separazione coniugale.

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di Avv. Antonio Battaglia

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