Negoziazione assistita nelle separazioni
I coniugi che vogliono separarsi possono evitare di ricorrere al Tribunale e disporre un accordo con l'assistenza dei loro avvocati

E' possibile per i coniugi che vogliono separarsi o divorziare evitare di ricorrere al Tribunale e procedere alla negoziazione assistita con l'assistenza degli avvocati, uno per ciascun coniuge.
Tale possibilità è data sia alle coppie sposate senza figli sia a quelle con figli maggiorenni, minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Gli avvocati dovranno invitare le parti ad una possibile conciliazione, renderli edotti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e redigere il relativo accordo.
L'accordo di negoziazione deve comprendere le condizioni della separazione, quali assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per il coniuge e/o per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, diritti patrimoniali. Esso va sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati che hanno il compito di autenticare le firme dei loro assistiti. Nel caso in cui l'accordo comprenda la trascrizione di diritti reali (proprietà di immobili, usufrutto) le firme andranno autenticate dal notaio o dall'ufficiale di stato civile.
Una volta raggiunto l'accordo, dopo che questo sia stato firmato dalle parti e dagli avvocati, questi ultimi dovranno provvedere ad inviare l'atto relativo al pubblico ministero competente che in caso di separazione di coniugi senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti si limiterà a valutare la regolarità formale dell'accordo e dare il relativo nulla osta necessario per i successivi adempimenti, ossia per il deposito dello stesso e la sua trascrizione presso l'ufficio dello stato civile del Comune dove è stato trascritto il matrimonio.
Nel caso di separazione di coniugi con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti il pubblico ministero a cui è stato inviato l'atto dovrà rilasciare un'autorizzazione e valutare la congruità dell'assegno di mantenimento dei figli rispetto ai redditi dei coniugi, i diritti di visita per i figli minori, il tutto sempre nell'ottica dell'interesse del figlio.
Nel caso di assenza di figli, se la verifica per il nulla osta è negativa il pubblico ministero rigetta l'atto che dovrà essere ripresentato; in caso di presenza di figli, se il pubblico ministero rileva degli errori o mancanze nell'atto di accordo, invia entro 5 giorni l'atto al Presidente del Tribunale che fissa un'udienza.
L'avvocato di ciascuno dei coniugi deve autenticare la copia dell'atto e del provvedimento del P.M. e tali copie autenticate andranno consegnate all'ufficiale di stato civile nel termine di dieci giorni.
Tale possibilità è data sia alle coppie sposate senza figli sia a quelle con figli maggiorenni, minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
Gli avvocati dovranno invitare le parti ad una possibile conciliazione, renderli edotti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare e redigere il relativo accordo.
L'accordo di negoziazione deve comprendere le condizioni della separazione, quali assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per il coniuge e/o per i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, diritti patrimoniali. Esso va sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati che hanno il compito di autenticare le firme dei loro assistiti. Nel caso in cui l'accordo comprenda la trascrizione di diritti reali (proprietà di immobili, usufrutto) le firme andranno autenticate dal notaio o dall'ufficiale di stato civile.
Una volta raggiunto l'accordo, dopo che questo sia stato firmato dalle parti e dagli avvocati, questi ultimi dovranno provvedere ad inviare l'atto relativo al pubblico ministero competente che in caso di separazione di coniugi senza figli o con figli maggiorenni autosufficienti si limiterà a valutare la regolarità formale dell'accordo e dare il relativo nulla osta necessario per i successivi adempimenti, ossia per il deposito dello stesso e la sua trascrizione presso l'ufficio dello stato civile del Comune dove è stato trascritto il matrimonio.
Nel caso di separazione di coniugi con figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti il pubblico ministero a cui è stato inviato l'atto dovrà rilasciare un'autorizzazione e valutare la congruità dell'assegno di mantenimento dei figli rispetto ai redditi dei coniugi, i diritti di visita per i figli minori, il tutto sempre nell'ottica dell'interesse del figlio.
Nel caso di assenza di figli, se la verifica per il nulla osta è negativa il pubblico ministero rigetta l'atto che dovrà essere ripresentato; in caso di presenza di figli, se il pubblico ministero rileva degli errori o mancanze nell'atto di accordo, invia entro 5 giorni l'atto al Presidente del Tribunale che fissa un'udienza.
L'avvocato di ciascuno dei coniugi deve autenticare la copia dell'atto e del provvedimento del P.M. e tali copie autenticate andranno consegnate all'ufficiale di stato civile nel termine di dieci giorni.
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