Negoziazione assistita, sanzioni se l’adesione è formale


L’adesione formale è sanzionabile come la mancanza di riscontro all’invito di adesione alla negoziazione assistita
Negoziazione assistita, sanzioni se l’adesione è formale
A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento, con il D.L. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 162/2014) dell’istituto della negoziazione assistita, molti sono stati i dubbi e le incertezze su come utilizzare questo strumento e come difendersi da eventuali "scorrettezze".

Una delle domande più ricorrenti e che, invero, ha ricevuto meno risposte è la seguente: cosa accade quando, dopo l’invio dell’invito a procedere con la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, la parte invitata aderisce solo formalmente senza avanzare alcuna proposta concreta e, dunque, di fatto frustrando la ratio della normativa?

Al quesito ha dato una prima risposta il Tribunale di Verona con l’ordinanza del 17/11/2015 all’esito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c.: il Giudice ha stabilito di poter valutare il comportamento tenuto dal convenuto nell’ambito della negoziazione assistita ai fini dell’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 4 del D.L. 132/2014 e dall’art. 96 c.p.c. riguardanti la condanna alle spese di lite nonché al risarcimento dei danni.

Infatti, il primo comma dell’art. 4 del D.L. 132/2014 (Non accettazione dell'invito e mancato accordo), afferma: "L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile".
Mentre il primo comma dell’art. 96 del codice di procedura penale afferma: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".

Nel caso specifico, il Giudice del Tribunale di Verona ha, infatti, correttamente sanzionato la parte convenuta in giudizio, perché, nel corso della negoziazione, aveva agito conmala fede e colpa grave, innanzitutto contestando solo il quantum della pretesa fatta valere ma, soprattutto, aderendo al procedimento in maniera solo formale, rendendo vani gli sforzi del ricorrente di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia senza appesantire inutilmente la macchina processuale.

Dunque, in caso di ricezione di un invito di siffatto tenore, prima di lasciar passare i trenta giorni previsti dalla normativa senza fornire riscontro o, peggio, rispondendo soltanto con una adesione formale, occorre tenere presente le eventuali conseguenze all’esito del giudizio.

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di Avv. Simona Lucianelli

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