Negoziazione obbligatoria assistita


E' il debutto di una semplificazione o l'esordio dell'ennesima stratificazione di norme? La seconda che hai detto
Negoziazione obbligatoria assistita
Dal 9.02.2015, con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della negoziazione assistita ex L. 162/2014, coloro che intendono chiedere il risarcimento dei danni da circolazione stradale, per qualunque importo, o il pagamento di una somma di danaro contenuta entro i 50.000,00 euro, a qualunque altro titolo dovuta, prima di adire il giudice naturale competente, devono preliminarmente, e a condizione di improcedibilità, invitare le parti in lite alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione con l’impegno a cooperare per la risoluzione in via amichevole della controversia. L'assistenza del legale è obbligatoria e, in caso di raggiungimento di un accordo, la convenzione sottoscritta dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo idoneo ad iscrivere ipoteca giudiziale.

La legge avrebbe potuto essere una vera opportunità di semplificazione e di deflazione con vantaggio immediato e sostanziale per i cittadini, per gli operatori del diritto e per l’Amministrazione della Giustizia, se solo:
- fosse stata coordinata con tutte le altre procedure tuttora in vigore, previste a condizione di procedibilità ed ammissibilità, per il caso dei danni da circolazione stradale,
- non fosse stato previsto il limite stringente degli €. 50.000,00 nel caso del pagamento delle somme di danaro.

Ed infatti, in materia di danni da circolazione stradale, continua ad esistere la constatazione amichevole di incidente (CID), la mediazione facoltativa, l’azione obbligatoria prevista dal Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005).

Sicchè più che semplificazione e deflazione sentiremo prepotentemente parlare della necessità del coordinamento e della compatibilità di tutti questi bisticci processuali, vere e proprie trappole dilatorie, incomprensibili, assurde e sovrabbondanti stratificazioni normative, contro ogni obiettivo di trasparenza e norma di comune buonsenso.
Nel caso, invece, della negoziazione assistita per la domanda di pagamento di una somma di danaro, non si comprende il limite dei 50.000,00 euro. Perché non anche per somme maggiori o per tutte le somme senza limite minimo o massimo? Del resto se le parti, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, raggiungono un’intesa sul pagamento di una somma di danaro, perché la valida costituzione del titolo esecutivo idoneo anche per iscrizione della ipoteca giudiziaria, è subordinato all’entità del credito/debito e non già,soltanto, alla volontà delle parti?

Insomma la legge finale è un "prodotto" legislativo scadente, le cui prestazioni sono molto lontane da quelle annunciate dal legislatore declinandola come "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. Senza offesa per nessuno ma temo, senza paura di smentita, che un giovane e promettente praticante avvocato che frequenta le aule di Tribunale e che si confronta quotidianamente con le parti processuali, avrebbe saputo fare di meglio.

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di avv. Fernanda Gigliotti

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