Nel nostro Paese cambia la normativa pensionistica


Dal 1° gennaio 2019 vi sono nuove regole per potere andare in pensione anticipatamente
Nel nostro Paese cambia la normativa pensionistica

Dopo un lungo e travagliato iter, lo scorso 28 gennaio 2019 si è avuto il decreto legge n. 4 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Esaminiamo le novità pensionistiche sancite dagli articoli 14 e seguenti di tale D. L. che si possono enucleare come segue.

 

1. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. “quota 100”) (art. 14 del citato D. L. –  da ora in poi gli articoli non seguiti da una norma di legge si riferiscono al D.L. in parola) – In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti alla A.G.O. ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla relativa gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dei requisiti di cui all’epigrafe. Il diritto conseguito entro il 31-12-2021 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Il requisito dell’età (62 anni) non è adeguato agli incrementi di speranza di vita.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui trattasi (quota 100), gli iscritti a due o più delle gestioni previdenziali dette sopra, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi NON COINCIDENTI nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS.

Ai fini della decorrenza della pensione in discorso trovano applicazione le disposizioni previste dai commi da 4 a 7 dell’art 14 in commento e per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizioni presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai richiamati commi 6 e 7.

La pensione qui detta non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.


Sono fatte salve le disposizioni che prevedono condizioni più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.


Le disposizioni relative a “quota 100” non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2 della legge 28-6-2012 rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro” ed al conseguimento di quelle (prestazioni) erogate ai sensi dell’art. 26, comma 9, lett. b) rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali” e dell’art. 27, comma 5, lett. f) rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali alternativi” del decreto legislativo 14-9-2015, n. 148. Le stesse disposizioni non si applicano, altresì, al personale delle Forze armate, alle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale della Guardia di finanza.

 

2. Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali (art. 15) – Ai sensi dell’art. 24, comma 10 della c. d. “legge Fornero” (D.L. 6-12-2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22-12-2011, n. 214), come sostituito dal presente art. 15, il quale dispone che per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico delle gestioni dell’INPS dette sopra, dal 1° gennaio 2019 l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. In sede di prima applicazione (della presente disposizione) i soggetti che hanno maturato i predetti requisiti dal 1°-1-2019 alla data di entrata in vigore del presente D.L. (30-1-2019, come dispone l’art. 29) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dall’1-4-2019.

Al requisito contributivo sopra detto non si applicano, dal 1°-1-2019 al 31-12-2016, gli adeguamenti alla speranza di vita.

Per il personale della scuola e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico qui detto continuano ad applicarsi le norme previste dell’art. 59, comma 9, della legge 27-12-1997, n. 449 (rubricato “Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità”). Tale personale può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico (1 settembre) o accademico (1 novembre).

 

3. Opzione donna (art. 16) – Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31-12-2018, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ai sensi del decreto legislativo 30-4-97 n. 180 (con il quale sono state emanate le norme recanti disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati all’esercizio dell’opzione) e hanno compiuto un’età pari o superiore a 58 anni, se dipendenti, ovvero 59 anni, se autonome possono conseguire il trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo, trascorsi 12 mesi, se dipendenti, e 18 mesi, se autonome, dalla maturazione dei già detti requisiti anagrafici e contributivi.

Per il personale della scuola e quello dell’AFAM vale quanto rappresentato al paragrafo 2.

 

4. Anticipo del TFR.  (art. 23) – Ai dipendenti pubblici che accedono ad una delle forme pensionistiche sopra dette o a quella di vecchiaia, sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’INPS, viene data facoltà di richiede un finanziamento dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, nel limite massimo di € 30.000,00. A tale erogazione provvedono banche ed intermediari finanziari che aderiscono ad un accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione, nonché l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS.

Il finanziamento del T.F.S. di cui qui si dice e le formalità ad esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Altre disposizioni fiscali, relative allo stesso TFS, sono sancite dall’art. 24, il quale prevede, in sintesi, che le aliquote IRPeF da applicare a questa indennità, comunque denominata, vengono ridotte in misura crescente rispetto al tempo trascorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione della detta indennità. L’appena menzionata riduzione si applica fino a un imponibile di € 50.000,00. Tale riduzione varia, a seconda del numero di anni trascorsi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la corresponsione dell’indennità in parola.

Le dette riduzioni sono pari al:
1.    1,5% per dodici mesi;
2.    3% per ventiquattro mesi;
3.    4,5% per trentasei mesi;
4.    6% per quarantotto mesi;
5.    7,5% per sessanta mesi.

Per le cessazioni dal servizio intervenute entro il 31-12-2018, ai fini del conteggio del numero di anni decorsi tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione dell’indennità, si prende a riferimento la data del 1° gennaio 2019.

 

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di Dott. Salvatore Freni

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