Nessun mantenimento se l’ex coniuge può lavorare


Nulla è dovuto all’ex coniuge che rifiuta delle opportunità lavorative in grado di garantirgli l’autosufficienza economica
Nessun mantenimento se l’ex coniuge può lavorare
Uno dei punti di scontro più frequenti nelle cause di separazione e divorzio è il diritto all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge economicamente più svantaggiato.

A tal proposito, la giurisprudenza ha gradualmente modificato il suo orientamento: se in passato le sentenze di merito e di legittimità propendevano per una "concessione quasi automatica" del diritto al mantenimento indipendentemente dalla condizione reddituale dell’ex coniuge beneficiario o della sua capacità lavorativa, oggi non è più così.

Negli anni recenti, infatti, i giudici di diversi Tribunali italiani e gli ermellini della Suprema Corte hanno cominciato a porre dei distinguo, condizionando il diritto all’assegno di mantenimento in sede di separazione e/o l'assegno divorzile alle condizioni reddituali dell’ex coniuge e soprattutto alla sua capacità lavorativa.

Vi è da sottolineare che per capacità lavorativa non si intende l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa, ma la possibilità di svolgere un lavoro in base ai titoli di studio, capacità professionali e fisiche e competenze possedute. Per capacità lavorativa, quindi, si intende l’adeguatezza dei mezzi fisici e psichici allo svolgimento di una mansione professionale.

Uno dei tanti emblemi di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, ad appannaggio dell’ex coniuge potenzialmente tenuto a versare l’assegno di mantenimento, è una recente ordinanza presidenziale per provvedimenti provvisori e urgenti emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Bari attraverso la quale si nega alla moglie l’assegno di mantenimento. Nell’ordinanza, infatti, si legge che "la donna, pur essendo ancora sufficientemente giovane ed in buona salute, ha ingiustificatamente rifiutato una proposta di lavoro sia full-time che part-time, che l’avrebbe resa economicamente autosufficiente".

E’ un orientamento di rottura rispetto al passato: per avere diritto al mantenimento non è sufficiente non percepire un reddito o non avere un lavoro, è necessario provare di essere impossibilitati o in condizioni di difficoltà nello svolgere un‘attività lavorativa consona alle proprie conoscenze e competenze. Ma soprattutto, viene sancito il principio in base al quale nulla è dovuto all’ex coniuge che rifiuta delle opportunità lavorative in grado di garantirgli l’autosufficienza economica.

A tal proposito val la pena citare un’altra recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24324 del 27.11.2015): secondo i giudici della Suprema Corte, se il gap tra i redditi dell’ex moglie e quelli dell’ex marito non è dovuto ad "oggettive" difficoltà di reperimento di un’attività lavorativa dell’ex moglie, nulla è dovuto a quest’ultima a titolo di assegno divorzile.

Articolo del:


di Avv. Pasqua Lacatena

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse