Nessun termine per opporsi alle cartelle!


Le cartelle di pagamento che non contengono crediti di natura tributaria si possono impugnare ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario
Nessun termine per opporsi alle cartelle!
Molti cittadini che hanno ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia o altri Enti riscossori similari avranno certamente rinunciato a presentare ricorso o comunque a proporre opposizione, ritenendo ormai trascorsi i termini indicati nella stessa cartella e precisamente nella informativa obbligatoria in calce o a tergo del documento medesimo perché recatisi, ad esempio, tardivamente dal legale di fiducia.
Tuttavia, si badi bene, se i motivi di opposizione si basano (come nella maggior parte dei casi avviene), ad esempio, sulla omessa o irregolare notifica del verbale indicato che ne costituisce il presupposto, si può proporre opposizione ex art. 615 cpc (opposizione all’esecuzione per contestare il diritto a procedere ad esecuzione da parte del riscossore) ed in questo caso, se ricorrono i presupposti che in seguito vedremo, si può proporre opposizione, anche oltre i canonici 30 o 60 gg. indicati nella cartella, con atto di citazione dinanzi al Giudice competente.
E’ necessario tuttavia che le somme richieste e riportate in cartella non abbiano natura tributaria (in tal caso sarebbe competente la Commissione Tributaria con ricorso) o natura previdenziale (in tal caso sarebbe competente il Giudice del lavoro e Previdenza), con relativi termini perentori da rispettare per proporre opposizione.
Molte cartelle infatti non contengono richieste di natura tributaria, ma afferiscono a consumi d’acqua domestici, forniture di servizi in genere etc. In tal caso è competente il Giudice ordinario e l’opposizione può essere proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Il rimedio dell’opposizione ex art. 615 cpc presenta anche un altro vantaggio. Trattandosi di opposizione all’esecuzione, la competenza territoriale del Giudice si radica (artt. 27 e 480 3. Comma cpc) nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide con quello di residenza/domicilio/dimora del debitore, quindi dell’opponente che può così avvantaggiarsi di una Autorità Giudiziaria a lui più conveniente e non adire i vari Giudici di Pace sparsi in tutta Italia, come avviene per i ricorsi avverso i verbali e le sanzioni amministrative, multe etc, che rispondono al principio del "luogo della commessa violazione"; il tutto con minori spese per domiciliazione, viaggi per udienze, altri avvocati, etc.
Ciò premesso, si rileva che la stragrande maggioranza dei motivi di opposizione di tal fatta riguarda il dubbio sull’effettiva notifica del verbale (contravvenzioni al codice della strada, sanzioni amministrative) o degli avvisi di pagamento, tutti indicati nella cartella impugnata, molte volte effettivamente mai ricevuti.
Quando non si è sicuri dell’avvenuta notifica del verbale di contravvenzione o altri avvisi di accertamento si può preventivamente verificare presso l’ente impositore (polizia municipale, stradale, Carabinieri etc.) non solo l’effettiva notifica (consegna con l’avviso di ricevimento firmato), ma, quando non si è certi della regolarità del procedimento seguito (compiuta giacenza, notifica ex art. 140 cpc alla casa comunale etc.), si ricordi che l’onere di provare la regolare ed effettiva notifica grava sull’ente impositore e non sempre questi vi riesce, con conseguente vittoria in giudizio ottenuta il più delle volte per intervenuta prescrizione.

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di Avv. Gianluca Gallucci

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